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Chiarimento sugli spostamenti per lavoro dei militari e relativa sistemazione alloggiativa

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Nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 22 marzo  2020 si era creata parecchia confusione circa gli spostamenti dei militari, per esigenze lavorative, da un comune all’altro, come ad esempio un richiamo urgente per motivi imprescindibili dallo Smart Working. La successiva circolare del Capo della Polizia del 23 marzo 2020 e quella del 24 marzo 2020 emanata dal  Capo del  Gabinetto del Ministero dell’Interno, non avevano chiarito tali dubbi.

Di dubbia interpretazione anche la possibilità o meno di poter fruire del proprio alloggio di proprietà come ad esempio durante eventuali turnazioni, quando la casa di proprietà del militare fosse situata in un comune o una regione diversi da quello del luogo di lavoro, o magari l’imposizione, in alcuni casi, da parte dei comandi, di dover trascorrere il periodo di quarantena o svolgere lo Smart Working in un alloggio non adatto a tale esigenza.


Lo Stato  Maggiore della Difesa, lo scorso 28 marzo 2020,  ha quindi emanato una circolare volta a chiarire tali dubbi (Circ. pr. 0051799) . In particolare sono stati chiariti i dubbi sia sulla possibilità di pendolare con frequenza settimanale o comunque non abituale , sia sul concetto della brevità delle distanze da percorrere, con il rischio di obbligare, di fatto, tutto il personale a permanere nella sede di lavoro anche quando libero dal servizio, talvolta in alloggiamenti precari e inadeguati alle lunghe permanenze.

Dopo un dovuto approfondimento delle autorità preposte, è stato appurato che gli spostamenti per esigenze lavorative del personale militare che presta servizio in comune diverso da quello di residenza, ovvero in località dove non sia disponibile una dimora alternativa, devono intendersi consentiti. 


Inoltre – chiarisce lo Stato Maggiore della Difesa –  iI concetto di dimora alternativa a quella abituale –  deve essere inteso come una sistemazione alloggiativa provvista delle facilitazioni indispensabili alle lunghe permanenze, idonea a garantire l’adeguata cornice di sicurezza prevista dalle attuali disposizioni di urgenza.

Ovviamente la movimentazione del personale dovrà comunque essere giustificata attraverso una apposita attestazione del comandante di corpo che certifichi che gli spostamenti effettuati dal militare siano connessi allo svolgimento di una specifica e imprescindibile esigenza lavorativa.


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