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Cessioni del quinto. Traslazione su pensione per cessazione dal servizio prima che sia estinto il prestito

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/152/2020

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Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Reingegnerizzazione procedura “Quote Quinto”

L’articolo 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, disciplina l’istituto della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia di detta cessione sulla pensione, o su altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione stessa.

Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (a seguito della modifica introdotta dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), si risolva prima dell’estinzione del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/salario, si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Tanto premesso, lo schema di convenzione attualmente vigente per la concessione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione e il relativo regolamento recante “Disposizioni per la cessione del quinto”- adottati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 – hanno previsto, rispettivamente agli articoli 2, comma 2, e 1, comma 2, l’applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle traslazioni su pensione dei prestiti originariamente stipulati con estinzione dietro cessione fino al quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950.

Con il messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 sono state illustrate le nuove linee interpretative che hanno consentito il superamento dei criteri tempo per tempo adottati ai fini della gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali. Ciò sul presupposto che l’automatismo traslativo, privo di efficacia novativa, implica il trasferimento del vincolo contrattuale tra cedente, già lavoratore, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito viene a replicarsi, nel rispetto dei limiti normativamente fissati, lo schema della cessione del quinto della pensione contemplata dal citato D.P.R. n. 180/1950.

Resta ferma, in ogni caso, l’osservanza dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del finanziamento contemplati dall’articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma ha previsto: “L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo”.

L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata, denominata “Quote Quinto”, come anticipato nel citato messaggio n. 244/2023, con l’obiettivo di uniformare sul piano delle procedure informatiche l’integrale gestione del piano originato dalla traslazione della cessione stipendiale su pensione, ancorché per la parte residuale, a quello della cessione del quinto della pensione. 

Con il presente messaggio si comunica, pertanto, che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo (“Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata”) con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

2. Traslazioni assoggettabili alla nuova procedura

 Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio riferite alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, cioè tutte le pensioni (comprese le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI) che vengono liquidate con i sistemi della Gestione privata.

Restano pertanto escluse dalla nuova procedura le traslazioni su pensione facenti capo alla Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari (“SIN”/”GPP”) per le quali, acquisita la documentazione da parte dell’Ente datore di lavoro del cedente già lavoratore, la Struttura INPS territorialmente competente, previa istruttoria, provvede al caricamento dei relativi piani di ammortamento codificati “CS” nel vecchio sistema.

Tali piani “CS” vengono poi sistematicamente trasferiti, centralmente, nellaprocedura “Quote Quinto”,affinché la gestione dell’ammortamento possa proseguire con tutte le funzionalità previste dalla procedura stessa.

3. Notifica delle traslazioni stipendiali su pensione

Ai fini della notifica delle traslazioni stipendiali su pensione si precisa, in via preliminare, che permangono i criteri e le modalità correlate al regime di convenzionamento o di mero accreditamento al quale soggiacciono le banche/intermediari finanziari al momento in cui la notifica stessa viene effettuata.

In particolare, le banche/intermediari finanziari aderenti alla citata convenzione sono tenuti, in virtù del combinato disposto degli articoli 2 e 8 della medesima convenzione, a notificare la cessione stipendiale da traslare esclusivamente mediante l’apposita procedura telematica, utilizzando i servizi di “Web Service” e “Web Application” messi a disposizione dall’Istituto e non più tramite posta elettronica certificata (PEC).

Come anticipato al paragrafo 2 del presente messaggio, restano escluse dall’obbligo di notifica telematica le cessioni stipendiali da traslare su pensioni della Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari “SIN”/“GPP” (cfr. l’art. 8, comma 2, della convenzione)

Si rammenta che l’abilitazione all’utilizzo dei servizi telematici di “Web Application” può essere richiesta all’Istituto dalle banche/intermediari finanziari beneficiari dei versamenti mensili utilizzando l’apposito modulo, denominato “MV58”, presente sul portale istituzionale nella sezione “Moduli.

Tale modulo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale/suo delegato delle banche/intermediari finanziari creditori intestatari del piano in procedura.

Ogni soggetto può essere abilitato a operare per conto di una sola banca/intermediario finanziario.

Le banche/intermediari finanziari accreditati presso l’INPS sono tenuti, invece, a notificare le richieste di traslazione, come di consueto, tramite PEC direttamente alle Strutture INPS territorialmente competenti.

Ciò posto, sul piano dei rapporti con l’INPS, la notifica telematica da parte delle banche/intermediari finanziari convenzionati o la notifica via PEC da parte delle banche/intermediari finanziari accreditati – cui consegue l’inserimento manuale a sistema da parte della Struttura INPS territorialmente competente della cessione del quinto da stipendio – presuppongono che il cedente, già lavoratore,sia stato registrato negli archivi dell’Istituto nella qualità di pensionato.

A differenza delle pensioni della Gestione pubblica, per le quali è propedeutica la sola registrazione del debitore quale pensionato, per le pensioni della Gestione privata è necessario altresì che sia stato estratto il primo rateo di pensione.

Il rilascio della comunicazione di cedibilità non è richiesto ai fini della notifica del piano.

3.1 Acquisizione della traslazione nella procedura “Quote Quinto”

 Per la notifica telematica le banche/intermediari finanziari sono tenuti a inserire direttamente in procedura i seguenti dati:

a) codice fiscale del pensionato;

b) data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c)  numero di riferimento pratica presente sul contratto;

d) importo della rata mensile contrattualmente pattuita. Detto importo va valorizzato anche in presenza di una quota cedibile inferiore alla rata contrattuale;

e) importo del debito residuo da traslare su pensione calcolato alla data di notifica telematica, comprese eventuali quote non recuperate in costanza di attività di servizio;

f)  data di scadenza del contratto di finanziamento, ossia il termine finale del piano di ammortamento.

Una volta andata a buon fine la notifica telematica, i relativi piani sono visualizzabili dalle Strutture INPS territorialmente competenti in procedura “Quote Quinto” – sezione “piani proposti” – ai fini dell’istruttoria e conseguente validazione o respinta del piano.

Per quanto concerne nello specifico le pensioni della Gestione pubblica facenti capo alla Gestione integrata (in quanto liquidate con le procedure della Gestione privata), tenuto conto che detti recuperi da traslare vengono normalmente comunicati all’INPS dall’ex datore di lavoro del pensionato in sede di trasmissione dei dati utili alla liquidazione della pensione, è cura delle Strutture INPS territorialmente competenti comunicare tempestivamente alle banche/intermediari finanziari creditori (con le modalità i cui dettagli saranno condivisi sul portale dell’Istituto dedicato alla Cessione del quinto pensione nella sezione Avvisi Sedi/Finanziarie) il residuo debito acquisito dal datore di lavoro, affinché gli stessi possano provvedere alla relativa notifica telematica con informazioni complete e aggiornate. Ciò al fine di assicurare il buon esito del recupero sia con riferimento al quantum sia con riferimento al soggetto beneficiario dei flussi di versamento.

È altresì cura delle Strutture INPS territorialmente competenti, ai fini istruttori di una cessione del quinto della pensione in favore di un neopensionato, verificare anche l’assenza di una cessione del quinto da stipendio notificata dal datore di lavoro da traslare su pensione.

Per le traslazioni notificate dalle banche/intermediari finanziari l’acquisizione dei dati deve essere effettuata invece per il tramite delle Strutture INPS territorialmente competenti. Per dette traslazioni, oltre ai dati sopra indicati, vanno inseriti anche i seguenti:

  • codice fiscale della banca/intermediario finanziario creditore (che deve essere “convenzionato” o “accreditato”);
  • data di notifica all’INPS della cessione stipendiale da traslare.

Ai fini di detta acquisizione le Strutture INPS territorialmente competenti possono optare per lo stato “validato” o “proposto” in attesa di istruttoria, laddove siano indispensabili ulteriori verifiche.

4. Istruttoria e dichiarazione di benestare

Il rilascio della comunicazione di benestare è subordinato all’esito favorevole dell’istruttoria, ossia all’assenza di motivi ostativi alla validazione del piano.

Per tali finalità si rammenta che la traslazione su pensione di una cessione da stipendio presuppone:

  • la cessazione dal serviziodel debitore;
  • la liquidazione a favore del medesimo di una pensione per effetto della cessazione stessa.

Nell’ipotesi in cui il debitore cessi dal servizio senza diritto a pensione e lo stesso sia nel contempo titolare di una pensione ai superstiti, al fine di favorire la continuità del recupero, il residuo debito può essere oggetto di traslazione su quest’ultima, sempre che la stessa non risulti già gravata da altra cessione del quinto.

È esclusa, invece, la traslazione su pensione del residuo debito riferito a prestiti stipulati con delegazione di pagamento sullo stipendio, nonché di cessioni del quinto da stipendio i cui crediti siano stati nel frattempo trasferiti a società di assicurazioni a titolo di surroga.

Non è consentita altresì la traslazione dei contratti di cessione dello stipendio i cui piani di ammortamento siano scaduti, cioè con data scadenza anteriore al mese di notifica all’INPS del residuo debito da traslare.

Ai fini del relativo controllo la procedura prevede la valorizzazione del nuovo campo “data scadenza piano da contratto”.

Il nuovo processo operativo di traslazione su pensione di una cessione da stipendio non implica la verifica, da parte dell’INPS, dell’avvenuta o meno escussione del TFR da parte della banca/intermediario finanziario. In caso di successiva escussione, è cura della banca/intermediario finanziario provvedere a:

  • chiudere o rimodulare il piano, utilizzando la rispettiva procedura dedicata (estinzione anticipata totale o estinzione anticipata parziale);
  • rimborsare direttamente al pensionato interessato le eventuali rate ricevute, ma non dovute.

L’eventuale modifica dei dati di un piano nello stato “proposto” è subordinata alla respinta del piano, compilazione del relativo campo “note” con la motivazione (ad esempio, “dati errati”) e reinserimento del nuovo.

Un piano validato può invece essere oggetto di modifica previa chiusura del medesimo e riacquisizione di uno nuovo.

La dichiarazione di benestare, come per i piani di cessione del quinto della pensione, può essere scaricata:

  • dalle banche/intermediari finanziari, dal portale internet dell’Istituto;
  • dalle Strutture INPS territorialmente competenti, dal portale Quote Quinto;
  • dai pensionati, dalla sezione “cedolino” presente nell’area riservata MyINPS del portale internet dell’Istituto.

Relativamente alle traslazioni su pensioni facenti capo alla Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari (“SIN”/“GPP”) – piani codificati “CS” – per le quali non è previsto il rilascio automatico della dichiarazione di benestare, la Struttura INPS territorialmente competente, completata l’acquisizione del piano, deve comunicare tempestivamente il buon esito della richiesta sia al pensionato che alla banca/intermediario finanziario creditore (con le modalità i cui dettagli saranno condivisi sul portale dell’Istituto dedicato alla Cessione del quinto pensione nella sezione Avvisi Sedi/Finanziarie).

5. Gestione dei piani di ammortamento

Successivamente alla validazione il piano di ammortamento viene elaborato secondo i seguenti criteri:

a) il numero rate totali è corrispondente al rapporto tra il residuo debito e l’importo della rata contrattuale.

Se da tale calcolo deriva un resto, ai fini del suo recupero viene previsto un “ratino” a fine piano; l’importo del “ratino” è trattenuto in qualità di “arretrato chiuso” e, pertanto, ricompreso nel montante dell’accodamento.

L’eventuale “ratino” viene evidenziato nei flussi mensili di rendicontazione nel campo“note” ed è ricompreso nel campo “importo totale”. Il “ratino” non viene conteggiato, invece, nella voce “numero rate totali” in quanto lo stesso rientra nel montante dell’accodamento;

b) il mese di inizio trattenuta coincide con il primo rateo di pensione disponibile all’atto della validazione del piano;

c)  il mese fine trattenuta è computato a decorrere dal mese di inizio trattenuta.

Pertanto, a differenza delle cessioni del quinto della pensione, per le quali la scadenza del piano è determinato in ragione della decorrenza giuridica, nella traslazione di cessioni stipendiali non sono presenti rate arretrate da recuperare a inizio/fine piano;

d) ai fini del calcolo dell’importo della trattenuta mensile, la procedura di pagamento pensioni estrae mensilmente l’importo della rata contrattuale nel rispetto dei seguenti vincoli:

  • importo della quota cedibile della pensione;
  • importo del trattamento minimo INPS.

Si precisa che la quota cedibile della pensione viene quantificata con lo stesso criterio delle cessioni del quinto della pensione e, pertanto, sul cumulo dei trattamenti cedibili intestati al pensionato (comprese le pensioni indirette e di reversibilità).

In virtù della reingegnerizzazione della procedura in esame la traslazione dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio su pensione viene, quindi, gestita con tutte le funzionalità telematiche previste dalla procedura “Quote Quinto” (rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, ecc.) sia dalle Strutture INPS territorialmente competenti che dalle banche/intermediari finanziari creditori, tenuto in debito conto del rapporto sussistente tra gli stessi e l’Istituto (convenzionamento o accreditamento).

In particolare, la funzione di “accodamento” viene attivata in automatico, nel limite dei 18 mesi, per il recupero delle rate che risultano insolute a fine piano, nonché dell’eventuale “ratino”.

Il rinnovo dei piani di cessione da stipendio presenti in “Quote Quinto” è consentito in qualunque momento, tenuto conto che l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950 rimane comunque a carico delle banche/intermediari finanziari.

L’importo dell’onere a carico delle banche/intermediari finanziari per il servizio reso dall’Istituto viene determinato in base al profilo posseduto dalle medesime alla “data notifica” del residuo debito da traslare su pensione e viene applicato sui flussi mensili a decorrere dalla prima rata utile (con le stesse modalità previste per le cessioni del quinto della pensione).

I flussi di rendicontazione, compresi i piani “CS”, sono scaricabili dalle banche/intermediari finanziari direttamente dal portale istituzionale, nella sezione dedicata.

 6. Rapporti con le banche/intermediari finanziari

 Si ricorda che il procedimento di gestione della traslazione su pensione di cessioni del quinto da stipendio e quello di gestione delle cessioni del quinto della pensione non prevedono, da parte delle banche/intermediari finanziari, l’invio all’INPS (Strutture territoriali/Direzione generale) di alcun documento in formato cartaceo.

Come ribadito in altre comunicazioni, al fine di semplificare la gestione delle operazioni di traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio, le banche/intermediari finanziari avranno cura di non trasmettere documentazione relativa a informazioni già contemplate dalle procedure informatiche dedicate.

Infine, si rammenta che il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo in argomento è pari a 30 giorni, pertanto, le banche/intermediari finanziari possono trasmettere solleciti all’Istituto decorso tale termine.

FONTE INPS

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