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Cessione fino a un quinto della pensione. Ecco cosa cambia dal 1° gennaio 2023

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Con il Messaggio n° 4357 del 01-12-2022,il Consiglio di Amministrazione ha reso nota la Deliberazione n. 226 del 9 novembre 2022, avente a oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”

 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione (Allegato n. 1) e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” (Allegato n. 2).

L’attuale testo convenzionale ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Le Banche e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa istanza, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.

Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto e si è provveduto, pertanto, a modificare le disposizioni in tema di “tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento” (art. 10), “trattenute sulla pensione” (art. 11), “rinnovi di contratto” (art. 13), “oneri” (art. 14), “variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 15), “responsabilità e adempimenti” (art. 16), “disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art. 18), “oneri fiscali” (art. 25).

La novità di particolare rilievo è rappresentata dall’introduzione all’articolo 2, rubricato ”oggetto della convenzione”, del comma 2 che prevede: “La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.

L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure”.

Per le finalità di cui al richiamato comma 2 verrà pubblicato apposito messaggio.

Il testo del Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all’articolo 1, avente a oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i “Rinnovi di contratto” (art. 10), la “Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12), il “Rimborso oneri” (art. 15) e le “Disposizioni in materia di protezione dei dati personali” (art. 16).

Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2021, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: convenzioni.cessionequinto@inps.it.

L’allegato schema di convenzione ha validità a fare data dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2022 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a fare data dal 1° gennaio 2023.

Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2023, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima.

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