Malgrado non sia di interesse per il Comparto Sicurezza e Difesa, riteniamo opportuno pubblicare la Circolare Inps dello scorso 19 aprile 2021, in quanto potrebbe risultare utile ai molti , tra poliziotti e militari, che hanno uno o più familiari nelle seguenti condizioni:
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Per aderire alla richiesta di “indennità una tantum”, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto- legge n. 41 del 2021, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate. Per saperne di più, clicca QUI