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Bonus baby-sitting di 1000€ previsto per Comparto Sicurezza e Difesa. Ecco come richiederlo

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L’inps lo scorso 2 aprile ha reso nota la procedura di compilazione e invio on line delle domande di bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), volto al sostegno in favore delle famiglie a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dal 5 marzo 2020 (D.P.C.M. del 4 marzo 2020).  

Tale misura di sostegno può essere richiesta in alternativa al congedo COVID-19 ed interessa il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).


Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la  sorveglianza spetta anche in questo caso, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età ed è previsto, analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di lavoratori, in alternativa alla prestazione sotto forma di congedo specifico per un massimo complessivo di quindici giorni, rispetto alla quale, pertanto, è incumulabile.

Nelle medesima circolare sono anche fornite indicazioni circa le modalità di erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.

La misura coinvolge esclusivamente i genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un’età inferiore a 12 anni (si prescinde dall’età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali). La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Modalità di presentazione della domanda

Per presentare la domanda bisogna essere in possesso delle seguenti credenziali:


 

  • PIN rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN.

In alternativa al portale web dell’Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact center la sola prima parte del PIN.


Per quanto concerne l’età anagrafica del minore, la stessa viene considerata alla data del 5 marzo 2020. Possono pertanto presentare domanda i genitori o affidatari di minori che non abbiano compiuto l’età di 12 anni alla data del 5 marzo; tale limite anagrafico non si applica in ipotesi di minori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. Tuttavia, in tale caso il richiedente dovrà segnalare nella domanda la presenza di disabilità grave e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale.

Domanda

La richiesta di sussidio potrà essere presentata direttamente da QUESTO LINK

Circolare di riferimento (messaggio 1465)


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