Avv. Laura Lieggi – Una sentenza importante che costituisce per il personale appartenente alle Forze Armate, ed impegnato in operazioni e missioni all’estero, un riconoscimento per le attività svolte in contesti in cui sempre più frequentemente i militari rischiano la propria incolumità e la propria vita.
Ecco i fatti.
Con ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri B. S.,C.S., M. D., M. I., V. G., tutti rappresentati e difesi dalla scrivente ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima alla via G. La Pira 3 (Bari), contro l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti, i ricorrenti – già Sottufficiali dell’Esercito Italiano in pensione -, allegando che:
– nel corso della loro carriera avevano svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito dell’elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013 (partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Kosovo – Join Enterprice; Iraq – Antica Babilonia; Afghanistan – Isaf; Libano – Leonte; Ex Yugoslavia – Join Guardian; Kosovo – Joint Guardian; Kosovo – Joint: Enterprice);
– che avevano richiesto al Ministero della Difesa ed all’lnps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita;
– deducendo che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in “zone di intervento” in forma di periodi di supervalutazione;
– che per “zone di intervento” si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell’ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari;
– che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra;
– che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici, non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall’art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all’art. 5 del D.Lgs 165/97 (Corte dei Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014)
hanno chiesto di riconoscere i benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L n. 1746/62, dell’art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, dell’art.3 della L. n. 390/50 e dell’art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2015 l’INPS, dopo aver richiamato normativa di riferimento e rilevato che spetta all’Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l’avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso deducendo che l’estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate sicché per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell’art. 18 D.P.R. 1092/1973.
Ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l’attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta “dirigenza militare”, per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell’impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell’ ONU al “servizio di guerra”, la circostanza che la L. 824/1971, nell’estendere con l’articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall’applicazione il personale di cui alla L 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche.
Fonte: Benefici combattentistici: sentenza Corte dei Conti n. 456/2015
(www.StudioCataldi.it)