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Avanzamento degli ufficiali in s.p.e. delle Forze Armate: Individuazione degli incarichi equipollenti nei quali possono essere compiuti i periodi di comando

Individuazione degli incarichi equipollenti nei quali possono essere compiuti i periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco prescritti ai fini dell’avanzamento degli ufficiali in s.p.e. delle Forze Armate.

Ai fini della valutazione per l’avanzamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco laddove indicati dalle Tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al Codice, possono essere compiuti anche nei seguenti incarichi equipollenti:

a) Ministro della Repubblica, Sottosegretario di Stato, Senatore della Repubblica, Deputato del Parlamento italiano ed europeo; b) incaico presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; c) incarico presso l’Organismo indipendente di valutazione della perfornance del Ministero della difesa; d) incanco presso gli Uffici di diretta collaborazione di altri Dicasteri.

(Ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito italiano)

ART.2 (Incarichi equipollenti a quelli prescritti  della valutazione per l’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’ Esercito italiano) l. Ai fini della valutazione per l’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell’Esercito italiano, appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio indicati dalla Tabella 1 – Quadro I di cui all’articolo 1099-brs, comma 1, del Codice, possono essere compiuti nei seguenti incarichi equipollenti:

a) nel grado di tenente colonnello: – comando del gruppo protezione delle forze del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quina;

– comando del reparto comando del raggruppamento logistico centrale o comando unità servizi del Ministero della difesa;

– comando di unità a livello battaglione, Bruppo o gruppo squadroni;

– comando di reparto comando o di reparto comando e servizi o di reparto supporti di ente operativo, addestrativo, scolastico o territoriale;

– comando del carcere militare dell’organizzazione penale militare;- comando di reparto sanita;

– comando di gruppo autonomo interforze; – comando di unità delle forze speciali;

– comando del poligono di Foce Reno;

– comando di unità non organicamente costituite, previste in relazione a specifiche esigenze di carattere operativo-logistico, sul territorio nazionale e all’estero, solo nel caso in cui le unità in parola siano ordinativamente corrispondenti al livello di battaglione (o corrispondenti) e laddove siano esercitate funzioni che comportino attribuzioni disciplinari, di addestramento e di impiego; IL resto del decreto  puoi vederlo cliccando QUI

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