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AUSILIARIA: PARTE IL RICORSO PER IL RICALCOLO DELLA PENSIONE RIVOLTO AL PERSONALE ESCLUSO DALLA VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI

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FINALMENTE, PARTE IL RICORSO PER IL RICALCOLO DELLA PENSIONE AL TERMINE DELL’AUSILIARIA PER IL PERSONALE ESCLUSO DALLA VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI IN AUSILIARIA DALLA CIRCOLARE DI PREVIMIL DEL 14/04/2022

28 settembre 2022 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

Con l’ultimo articolo, pubblicato su questo sito il 28 aprile 2022, sono state approfondite le indicazioni tecnico-contabili finalizzate a disciplinare i concreti effetti che i versamenti dei contributi trattenuti durante l’ausiliaria determinano sul trattamento pensionistico, in sede di riliquidazione di fine ausiliaria di cui all’articolo 1864, 2° periodo, del D. Lgs. n. 66/2010, fornite dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con circolare del 14/04/2022 che ha indicato tra i destinatari del nuovo beneficio anche coloro che, pur avendo mantenuto, in prima fase, il sistema retributivo, in quanto in possesso di un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31/12/95, siano divenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, destinatari del sistema contributivo, a condizione che gli stessi:

 non abbiano raggiunto, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% di cui al comma 7, dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73;

 all’esito del doppio calcolo previsto dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190/2014, risultino destinatari del trattamento pensionistico comprensivo della quota contributiva (cd. quota “C”) a cui potrà dunque accedere l’ulteriore accantonamento contributivo al termine dell’ausiliaria.

In sintesi, tutti coloro che, al 31/12/2011, hanno già maturato la massima anzianità contributiva (servizio effettivo + maggiorazioni) corrispondente ad un’aliquota di rendimento dell’80% non potranno beneficiare della rivalutazione dei contributi, anche se il trattamento di ausiliaria era composto anche dalla quota “C”. Lo stesso dicasi per il personale che pur non avendo raggiunto, sempre al 31/12/2011, l’80%, ma dal doppio calcolo è scaturito che il trattamento minore da corrispondere è quello totalmente retributivo, quindi senza quota “C,”.

Tale tesi non è condivisibile e si ritiene, pertanto, che vi siano tutti i fondati presupposti per un ricorso che sta per partire, per cui invito tutto il personale (Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) ad inviare una mail all’indirizzo “ricorsoausiliaria2021@gmail.com”.

Con un esempio, partendo da un decreto già emesso di un collega in ausiliaria dal 31/12/2012, si evidenzia la differenza tra un trattamento senza la valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria e quello derivante dall’eventuale ricorso con esito positivo per tutto quel personale escluso dal maggior beneficio in quanto hanno maturato la massima anzianità prevista corrispondente ad un’aliquota di rendimento dell’80% al 31/12/2011.

Gli specchi a seguire mostrano le differenze di trattamento di personale in ausiliaria dal 31/12/2012 escluso dal maggiore beneficio in quanto hanno maturato la massima anzianità prevista corrispondente ad un’aliquota di rendimento dell’80% al 31/12/2011.

 

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