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Ausiliaria e riservisti. Ecco la proposta di legge

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In seguito alle dichiarazioni degli esponenti del Governo e dei vertici della difesa circa la necessità di incrementare di 10.000 unità il personale militare

N. 1702

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati
MINARDO, BICCHIELLI, CARRÀ, SACCANI JOTTI

Modifica dell’articolo 887 e introduzione degli articoli 887-bis, 887-ter e 887-quater del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di istituzione della riserva ausiliaria delle Forze armate dello Stato

Presentata l’8 febbraio 2024

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende disciplinare, promuovere e quindi istituire, nell’ambito delle Forze armate, un bacino di 10.000 unità di personale militare da destinare a riserva ausiliaria dello Stato.

Le disposizioni proposte ne individuano la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, lo stato giuridico militare nonché le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 2022, n. 119, ha previsto l’istituzione della riserva ausiliaria mediante delega al Governo da esercitare entro dodici mesi.

Successivamente, la disposizione di delega è stata riproposta dall’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, che ha stabilito il termine per il suo esercizio in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In ambito internazionale, nei Paesi aderenti all’Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico (NATO) o, comunque, in ambito europeo (ad esempio, in alcuni Paesi come la Spagna, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Svizzera, in aggiunta allo Stato di Israele e agli Stati Uniti), l’istituto della riserva militare si è ormai attestato quale meccanismo consolidato e per certi versi irrinunciabile dello strumento militare.

Per gli aspetti di interesse e considerata la cornice normativa entro la quale andrebbe inserita l’istituenda riserva ausiliaria, il personale potrebbe essere attinto esclusivamente dal bacino dei cittadini italiani che abbiano già prestato servizio quali volontari in ferma triennale (VFT) o volontari in ferma iniziale (VFI), dopo che siano stati collocati in congedo.

Tale riserva di posti consentirebbe di selezionare, su base volontaria, personale già formato e addestrato dalle Forze armate, di fatto idoneo ad essere utilmente e rapidamente mobilitato in caso di urgente necessità.

La nuova riserva ausiliaria delle Forze armate, che la presente proposta di legge intende istituire mediante modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarebbe quindi composta da ex militari, cessati senza demerito dal servizio, che prestano la loro attività, su base volontaria, come riservisti per cinque anni a decorrere dal congedo, prolungabili mediante successivi rinnovi.

La riserva ausiliaria potrebbe essere mobilitata dal Governo sia in tempo di guerra o di grave crisi internazionale o, comunque, in situazioni di grave crisi suscettibile di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato, sia per la difesa dei confini nazionali, sia in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per presidiare il territorio, anche in concorso con le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ovvero per attività complementari, logistiche e di cooperazione civile-militare.

Si prevede che la decisione di mobilitare la riserva ausiliaria, data la sua grande valenza politica, debba essere comunicata tempestivamente alle Camere, che la autorizzano o la respingono entro quarantotto ore dalla presentazione.

Al di fuori di quest’ipotesi, il temporaneo richiamo in servizio di personale della riserva ausiliaria a scopi addestrativi o di aggiornamento è rimesso alle determinazioni dello Stato maggiore della difesa.

Qualora il Governo faccia ricorso alla mobilitazione, gli appartenenti alla riserva ausiliaria possono essere richiamati in servizio per periodi trimestrali, rinnovabili fino alla cessazione della situazione che ne ha determinato la mobilitazione.

Durante i richiami in servizio, gli appartenenti alla riserva ausiliaria hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e sono assegnati all’arma e alla specialità di appartenenza, in quanto possibile, conservando il ruolo e il grado rivestiti.

L’appartenenza alla riserva ausiliaria comporta una serie di doveri a carico dell’ex militare che ne fa parte come volontario.

Questi è tenuto a garantire la propria reperibilità, comunicando tempestivamente all’autorità militare ogni eventuale cambio di domicilio, deve sottoporsi annualmente all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il richiamo in servizio e frequentare corsi, di durata non inferiore a due settimane all’anno, per l’addestramento, l’aggiornamento e il mantenimento delle qualifiche acquisite nel corso del servizio.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L’articolo 887 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dai seguenti:

«Art. 887. – (Riserva ausiliaria dello Stato) –

1. La riserva ausiliaria dello Stato è destinata a integrare la consistenza del personale in servizio attivo nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4.

2. La categoria della riserva ausiliaria è composta da personale cessato dal servizio permanente o dal servizio quale volontario in ferma prefissata, in possesso dei requisiti indicati all’articolo 887-bis, entro il numero massimo di 10.000 unità, ripartite in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il Governo può mobilitare la riserva ausiliaria in tempo di guerra o di grave crisi internazionale o in situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato ovvero per la difesa dei confini nazionali o per attività complementari, logistiche e di cooperazione civile-militare.

Il Governo può altresì mobilitare la riserva ausiliaria per adibirla al presidio del territorio, anche in concorso con le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. La mobilitazione della riserva ausiliaria è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere che, entro il termine perentorio di quarantotto ore, la discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano la mobilitazione ovvero ne negano l’autorizzazione.

Nel trasmettere alle Camere la deliberazione il Governo indica gli obiettivi della mobilitazione e il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata della mobilitazione.

5. Fuori dei casi di cui al comma 3, il temporaneo richiamo in servizio del personale della riserva ausiliaria esclusivamente per scopi addestrativi o di aggiornamento è disposto con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, senza necessità dell’autorizzazione di cui al comma 4.

Art. 887-bis. – (Requisiti per l’appartenenza alla riserva ausiliaria) –

1. L’appartenenza alla riserva ausiliaria è volontaria. All’atto della cessazione senza demerito dal servizio attivo, i militari di cui all’articolo 887, comma 2, possono chiedere di farne parte, entro il contingente numerico massimo ivi previsto, per cinque anni decorrenti dalla data della cessazione stessa.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1, il personale che abbia prestato servizio senza demerito nella riserva ausiliaria può chiedere di rinnovare l’appartenenza alla stessa di anno in anno fino al raggiungimento del limite di età stabilito dal comma 4, nel limite del contingente numerico massimo previsto dall’articolo 887, comma 2.

3. Le condizioni psico-fisiche degli appartenenti alla riserva ausiliaria sono accertate annualmente dai competenti organi della Sanità militare.
4. Gli appartenenti alla riserva ausiliaria non possono avere età superiore a quaranta anni.
Art. 887-ter. – (Obblighi dei volontari appartenenti alla riserva ausiliaria) – 1. Gli appartenenti alla riserva ausiliaria sono tenuti a:

a) garantire la loro reperibilità, comunicando tempestivamente all’autorità militare ogni eventuale cambio di domicilio;

   b) sottoporsi annualmente all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il richiamo in servizio;

c) frequentare corsi, di durata non inferiore a due settimane all’anno, per l’addestramento, l’aggiornamento e il mantenimento delle qualifiche acquisite nel corso del servizio.

Art. 887-quater. – (Richiami in servizio)

1. Gli appartenenti alla riserva ausiliaria sono richiamati in servizio ogni anno, per un periodo non inferiore a due settimane, ai fini di cui all’articolo 887-ter, comma 1, lettera c).

2. Qualora ricorrano le circostanze previste dall’articolo 887, commi 3 e 4, gli appartenenti alla riserva ausiliaria possono essere richiamati in servizio per periodi trimestrali rinnovabili fino alla cessazione della situazione che ne ha determinato la mobilitazione.

3. L’appartenente alla riserva richiamato in servizio ai sensi dei commi 1 e 2 è assegnato all’arma e alla specialità di appartenenza e, per quanto possibile, conserva il ruolo e il grado acquisiti con il corrispondente trattamento economico.

4. Durante i richiami in servizio, gli appartenenti alla riserva ausiliaria hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro».

Art. 2.

  1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, destinato al finanziamento della riserva ausiliaria delle Forze armate dello Stato, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

LA PROPOSTA DI LEGGE

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