La legge 28 aprile 2022, n. 46, approvata sul finire della XVIII legislatura, ha delineato la cornice giuridica nell’ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Il provvedimento è intervenuto dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.
Con il D.L. 169/2022, come integrato durante l’esame parlamentare, è stato differito di ulteriori 12 mesi (giungendo a un termine complessivo di 18) il termine per l’esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46. Per quanto concerne la delega prevista dall’articolo 9, comma 15, della legge 46/2022, che riguarda le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente, è stato approvato il disegno di legge governativo (A.C. 1538, divenuto legge n. 201/2023, pubblicata sulla G.U. del 22 dicembre 2023), il cui articolo 1 estende di ulteriori 12 mesi il termine per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 9, comma 15, della legge 46/2022, quindi fino al 27 novembre 2024.
Con l’articolo 12 del D.L. n. 132/2023 (Proroga di termini) è stato prorogato di un mese il termine di rilevazione, per l’anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Con il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 è stata attuata una parte della delega prevista dall’articolo 16 della legge n. 46 del 2022 (“Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”), e in particolare quella riferita ai criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 16, comma 1, relativi al coordinamento normativo. Sul relativo schema di decreto legislativo (A.G. n. 56) le Camere avevano reso parere favorevole.
La parte restante della delega di cui all’articolo 16, comma 1, è stata attuata con il il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 recante Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche’ per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46. Il relativo schema di decreto legislativo (A.G n. 6) era stato trasmesso alle Camere per il parere lo scorso 11 novembre.
FONTE PARLAMENTO