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ATTIVITA’ LAVORATIVA PRIMA DI ENTRARE IN FORZA ARMATA

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/152/2020

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  14 luglio 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Sono un sottufficiale delle forze armate collocato in congedo per limite di età nel 2022. Ho lavorato come apprendista circa due anni prima dell’arruolamento, ma tale periodo non è stato valutato ai fini della determinazione del trattamento di pensione. È corretto che i contributi di apprendista non siano stati conteggiati? Se è legittimo come posso rimediare?

Se un lavoratore ha svolto nel corso della sua vita differenti attività che abbiano dato luogo a posizioni assicurative presso fondi pensione diversi, ha possibilità di cumulare i contributi, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, delle gestioni precedenti nell’ultima gestione pensionistica.

In tali ipotesi è possibile esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, ma solo in costanza di servizio e non dopo il collocamento in congedo.

Nel caso in esame il collocamento in congedo per limite di età non ha reso necessario, anche se possibile ad istanza di parte, conglobare i contributi delle diverse gestioni, pertanto non rimane che la domanda di liquidazione della pensione supplementare.

La prestazione supplementare può essere erogata al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia valida per la generalità dei lavoratori dipendenti, in quanto dal punto di vista dei requisiti pensionabili, essendo le regole tra i vari fondi differenti, sono considerati i requisiti contributivi più elevati tra quelli previsti dalle singole gestioni coinvolte.

Pertanto, sarà possibile chiedere la pensione supplementare al compimento di quella che sarà l’età prevista per la pensione di vecchiaia adeguata alle aspettative di vita, stimabile per il biennio 2029/2030 in 67 anni e 5 mesi (stima in base al rapporto n. 22 sull’andamento della spesa pensionistica elaborata dalla RGS – anno 2021-).

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