Assegnazioni provvisorie: il personale coniuge di militare o di categoria equiparata ha diritto ad essere impiegato anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione in caso di mancata assegnazione.
Una particolare precedenza per le sole assegnazioni provvisorie è prevista dall’art. 8 comma 1 punto VI lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2016/2017).
Si tratta della precedenza per il personale coniuge di militare o di categoria equiparata che dovrà compilare le seguenti caselle:
CASELLA N. 13a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 14a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16a (docenti scuola II grado).
Tale precedenza ha dei vincoli ben precisi.
Innanzitutto il presupposto è che il coniuge militare o di categoria equiparata sia stato trasferito d’ufficio/d’autorità nella sede in cui si richiede il ricongiungimento (quindi non si tratta di un “semplice” trasferimento), poi lo stesso coniuge dovrà dichiarare la convivenza con il docente richiedente precedenza.
Nel contempo soddisfatti i requisiti richiesti la precedenza garantisce al docente richiedente anche un diverso impiego rispetto all’insegnamento nelle classi, e addirittura una messa a disposizione nel caso in cui non ci sia possibilità di assegnazione provvisoria per mancanza di posti.
Vediamo nel dettaglio.
Chi riguarda tale precedenza?
Il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95,destinatari della legge n. 100/87, dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.
Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?
- Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero una autodichiarazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
Cosa succede in caso di mancata assegnazione?
- Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994.
- La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
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FONTE