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ART. 54, LA NUOVA SENTENZA ESCLUDE IL PERSONALE CON MENO DI 15 ANNI AL 31/12/95. POTREBBE NON ESSERE COSI’

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/5/2022 https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/69/2023

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 6 gennaio 2021 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Il 4 gennaio c.a. è stata depositata la sentenza delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti che in tanti stavamo aspettando.

I principi enunciati dai giudici cambiano notevolmente il paradigma delle precedenti sentenze, costruendo uno scenario totalmente diverso e inaspettato.

La novità in assoluto è che è stata prevista un’aliquota di rendimento del 2,44% per la quantificazione della “quota retributiva” per coloro che hanno una pensione calcolata col sistema misto, cioè meno di 18 anni al 31/12/95.
Come sono arrivati i giudici a questa conclusione.

Secondo i giudizi è mancato, come spesso succede, un precetto di raccordo tra il DPR 1092/73 e la legge 335/95, quindi dalla disciplina del 1995 hanno ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno, approssimato al 2,44%.

L’altra novità è che il nuovo orientamento inverte il principio irragionevole della precedente giurisprudenza che attribuiva di più a chi aveva 15 anni di servizio maturato alla data del 31/12/95 rispetto a chi ne aveva anni 17 e mesi 11.
Il nuovo principio di applicazione dell’art. 54 attribuisce un beneficio proporzionale agli anni di servizio, per cui ad una maggiore anzianità corrisponderà un più ragguardevole aumento della pensione.

In sintesi, chi ha un’anzianità di anni 17, mesi 11 e gg. 29 prenderà il massimo beneficio dall’applicazione dell’art. 54 che diminuirà al decrescere del servizio maturato alla data sempre del 31/12/95.

Ciò comporta un ridimensionamento notevole del beneficio dell’art. 54 rispetto alla precedente giurisprudenza che penalizza tutti ed in particolar modo quelli con meno anzianità.

 Esempio collega in pensione nel 2019 con 15 anni e 3 mesi al 31/12/1995

L’Inps ha liquidato una pensione annua lorda di euro 32.332,00
con nuovo principio la pensione sarà di 33.111,00 (circa 41 euro nette mensili in più) con la precedente giurisprudenza favorevole la pensione sarebbe stata di 36.368,00 (circa 208 euro nette mensili in più)

 Esempio collega in pensione nel 2019 con 17 anni e 6 mesi al 31/12/1995

L’Inps ha liquidato una pensione annua lorda di euro 33.085,00
con nuovo principio la pensione sarà di 34.595,00 (circa 78 euro nette mensili in più) con la precedente giurisprudenza favorevole la pensione sarebbe stata di 35.340,00 (circa 116 euro nette mensili in più)

Alcuni articoli comparsi su diversi  siti ed alcuni studi legali escludono dal nuovo beneficio dell’art. 54 coloro che hanno meno di 15 anni ma, a mio modesto parere, si sbagliano in quanto ritengo che la soluzione dell’aliquota del 2,44%, applicabile a tutti coloro che sono tra i 15 anni e i 17 anni 11 mesi e 29 gg alla data del 31/12/1995, sia estendibile anche a chi alla stessa data ha maturato un servizio inferiore a 15 anni.

Infatti, a tal proposito, i giudici nella parte finale della sentenza hanno espressamente ritenuto assorbito il quesito di coloro che hanno meno di 15 anni nel primo quesito che riguardava coloro che ne avevano più di 15 ……

” tenuto conto di quanto deciso nel primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”……

Tale negazione, a parere del sottoscritto, si riferisce alla aliquota del 44% che era oggetto del secondo quesito e non al coefficiente del 2,44%.

Inoltre, sempre a mio modesto parere, non potrebbe essere diversamente perché l’applicazione dell’art. 54 è riferita alla “quota retributiva” di una pensione calcolata col sistema misto che non differisce nelle modalità di calcolo se hai meno o più di 15 anni di anzianità al 31/12/95.

Ovviamente, quest’ultimi, in base al principio di proporzionalità all’anzianità sopra descritta, saranno quelli che beneficeranno meno del nuovo orientamento e, nello stesso tempo, quelli più penalizzati rispetto alla precedente giurisprudenza.

 Esempio collega in pensione nel 2019 con 14 anni e 3 mesi al 31/12/1995

L’Inps ha liquidato una pensione annua lorda di euro 31.208,00
con nuovo principio dovrebbe essere di 31.935,00 (circa 38 euro nette mensili in più) , con la precedente giurisprudenza favorevole sarebbe passato a 35.295,00 (circa 211 euro nette mensili in più).

Infine, per quanto riguarda il personale già in pensione che gode di un trattamento di quiescenza calcolato con le modalità di cui all’art. 44 del DPR 1092/73, si ritiene sia sufficiente una semplice istanza all’Inps, con cui si chiede la riliquidazione della
pensione con l’applicazione dell’art. 54 così come statuito dalla Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale depositata il 4 gennaio c.a..

Invito anche coloro che hanno un’anzianità inferiore a 15 anni al 31/12/1995 ad avanzare istanza in tal senso, così da verificare se il nuovo principio stabilito dai giudici si possa estendere anche a loro e che ritengo sia la giusta interpretazione.

A tal proposito, al fine di non creare false aspettative in quest’ultimi, ribadisco che l’estensione del 2,44% è una interpretazione personale che potrà essere oggetto di verifica con una semplice istanza all’Inps che nella peggiore dell’ipotesi verrà rigettata.

Invece, coloro che hanno un ricorso in essere, una sentenza di primo grado ovvero sono in attesa di una sentenza di appello dovranno rivolgersi al proprio avvocato.

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