"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

Art. 54 e ricalcolo contributi. L’interpretazione della sentenza era corretta.

"data-block-on-consent="_till_accepted">

Il Lgt. in pensione aveva interpretato bene la sentenza della Corte dei Conti. Di seguito un suo ulteriore contributo.

ADESSO TUTTI SI ATTRIBUISCONO DI ESSERE STATI I PRIMI AD INTERPRETARE CHE LA SENTENZA DELL’ART. 54 NON ESCLUDE IL PERSONALE CON MENO DI 15 ANNI AL 31/12/95.

 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Quanto segue è ciò che sostenevo con l’articolo pubblicato il 7 gennaio 2021, tra l’altro con un valore aggiunto rispetto a quelli che adesso hanno cambiato idea ovvero che sono alla prima interpretazione.

Valore aggiunto che emerge dal tecnicismo di calcolo della quota di pensione retributiva in un calcolo di pensione col sistema misto e cioè il fatto che tale quota non può essere determinata diversamente a seconda se hai meno o più 15 anni al 31/12/95, avendo i giudici deciso per una aliquota unica del 2,44% per i primi 18 anni di servizio.

“Alcuni articoli nel web e alcuni  studi legali escludono dal nuovo beneficio dell’art. 54 coloro che hanno meno di 15 anni ma, a mio modesto parere – sostenevo-  si sbagliano in quanto ritengo che la soluzione dell’aliquota del 2,44%, applicabile a tutti coloro che sono tra i 15 anni e i 17 anni 11 mesi e 29 gg alla data del 31/12/1995, sia estendibile anche a chi alla stessa data ha maturato un servizio inferiore a 15 anni.

Infatti, a tal proposito, i giudici nella parte finale della sentenza hanno espressamente ritenuto assorbito il quesito di coloro che hanno meno di 15 anni nel primo quesito che riguardava coloro che ne avevano più di 15 ……” tenuto conto di quanto deciso nel primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”……

Tale negazione, a parere del sottoscritto, si riferisce alla aliquota del 44% che era oggetto del secondo quesito e non al coefficiente del 2,44%.

Inoltre, sempre a mio modesto parere, non potrebbe essere diversamente perché l’applicazione dell’art. 54 è riferita alla “quota retributiva” di una pensione calcolata col sistema misto che non differisce nelle modalità di calcolo se hai meno o più di 15 anni di anzianità al 31/12/95.

Ovviamente, quest’ultimi, in base al principio di proporzionalità all’anzianità sopra descritta, saranno quelli che beneficeranno meno del nuovo orientamento e, nello stesso tempo, quelli più penalizzati rispetto alla precedente giurisprudenza.

Invito anche coloro che hanno un’anzianità inferiore a 15 anni al 31/12/1995 ad avanzare istanza in tal senso, così da verificare se il nuovo principio stabilito dai giudici si possa estendere anche a loro e che ritengo sia la giusta interpretazione.

A tal proposito, al fine di non creare false aspettative in quest’ultimi, ribadisco che l’estensione del 2,44% è una interpretazione personale che potrà essere oggetto di verifica con una semplice istanza all’Inps che nella peggiore dell’ipotesi sarà rigettata”.

Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Loading…




Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>