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Art. 54 e ricalcolo contributi , la Corte di Appello condanna l’Inps

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Continua il contenzioso tra l’Inps e i pensionati/pensionandi. L’Istituto Nazionale della Previdenza malgrado le molteplici condanne continua ad instaurare contenziosi a carico dei contribuenti, sperperando danaro pubblico.  É ormai chiaro l’indirizzo comune dei giudici amministrativi. La Terza Sezione Centrale della Corte di  Appello ha ribadito all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che i calcoli per il personale che ha maturato una anzianità tra i 15 e i 20 anni al 31.12.1995 ha diritto al ricalcolo…ma non solo


Il Collegio ha già precisato che l’art. 54 cit. individua l’aliquota minima del 44% come applicabile non solo a coloro che alla data di cessazione del servizio hanno maturato una anzianità tra i 15 e i 20 anni (comma 1), ma anche a coloro che, sempre alla data di cessazione del servizio, hanno maturato una anzianità maggiore (comma 2), i quali godono della medesima aliquota del 44% ma maggiorata dell’1,80% per ogni anno successivo al 20°.


Nel regime retributivo puro, spetterebbe al militare, collocato a riposo con oltre 36 anni di servizio, l’applicazione dell’aliquota del 44% sul servizio maturato sino al ventesimo anno, e dell’aliquota maggiorata (44% maggiorato di 1,80) prevista al comma 2 dell’art. 54 per ogni anno di servizio successivo al ventesimo.

Nella fattispecie – si legge nella sentenza- il ricorrente gode del cd. “regime misto”, la concreta operatività dell’art. 54, e l’applicazione delle aliquote ivi previste, trovano un limite temporale al 31.12.1995, successivamente al quale la pensione del ricorrente deve essere calcolata con il criterio contributivo.

L’art. 54, e l’aliquota del 44% applicabile in misura fissa per la valutazione delle anzianità di servizio sino a 20 anni, troverà pertanto applicazione solo ai fini del calcolo della quota A della pensione, e cioè solo per la valorizzazione delle anzianità maturate sino al 31.12.1995. Ciò è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 12, lett. a) della l. n. 335/1995, per il quale le anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 sono calcolate “secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente al 31.12.1995”, previsione che sarebbe disattesa se l’art. 54, comma 2, rimanesse disapplicato, o se venisse applicato oltre il termine del 31.12.1995.↓



4.Riassumendo – sostiene il collegio a suffragio del contenzioso aperto da un Brigadiere – alla data del 31.12.1995 l’anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota “retributiva” (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l’aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell’art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.).

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