https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ge&nrg=202000151&nomeFile=202000830_01.html&subDir=Provvedimenti

Art. 54 DPR 1092/73 Ma la Direzione Generale della Previdenza Militare da che parte sta?

AMUS Aeronautica: Art. 54 del DPR 1092/73. Finalmente la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva fornisce disposizioni applicative finalizzate a recepire i criteri di calcolo scaturiti dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.1/2021/QM.

Bene ma non benissimo ci viene tuttavia da aggiungere, in quanto ci risulta essersi dimenticata del personale inquadrato nel sistema pensionistico cd. “misto” avente anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore a 15 anni.

Nell’aver richiamato infatti il computo dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato alla predetta data, avrebbe precisato che tale dispositivo dovrà applicarsi solo al personale provvisto di anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni.  

Eppure la citata sentenza, come da noi subito evidenziato in sede di interpretazione della stessa (Leggi qui), stabilisce inequivocabilmente che lo stesso calcolo dovrà essere effettuato anche per il personale cd. – 15, tanto da convincerci ad intervenire in via diretta attraverso un atto di interpello all’INPS per stimolare l’istituto alla corretta applicazione (Leggi qui)

Su tali presupposti ed in ottemperanza alla citata decisione delle Sezioni Riunite recentemente, sempre la Corte dei Conti, sede Giurisdizionale Calabria, ha accolto il ricorso di un militare che al 31.12.1995 vantava meno di 15 anni di servizio utile, statuendo, tra le altre cose, con condivisibile logica e puntualità che “…una lettura costituzionalmente orientata del decisum delle Sezioni Riunite, impone all’interprete di non dare vita a trattamenti differenziati a fronte del medesimo presupposto fattuale” (sentenza n. 12/2021).

Ma non basta! Anche la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello non smentisce l’assunto e accoglie il ricorso di un finanziere che alla data del 31.12.1995 aveva maturato circa 12 anni di sevizio utile.

E così “ … l’unico coefficiente applicabile ai militari – cessati con un’anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del 2,445%, posto che, per effetto dell’entrata in vigore della legge 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni” (cfr. sentenza di appello CdC n. 41/2021).

Come può essere sfuggito alla Direzione Generale che si occupa per l’appunto di Previdenza Militare un tale consolidato giurisprudenziale?

Si tratta di una svista? Disattenzione? Perché Previmil avrebbe deciso di non adeguarsi a tale disposizione creando questa palese ingiustizia nei confronti di decine e decine di migliaia di militari? A quale scopo, viene spontaneo chiedersi?

Come dare torto in questo caso a coloro che affermano che l’Amministrazione pare agire “contro” gli interessi dei propri amministrati… puntualmente? 

Perché costringere il personale a dover adire le vie legali… puntualmente?

A questo punto non ci resta che sperare in un ravvedimento delle SS.AA. affinchè si adoperino ad emendare immediatamente la circolare censurata e salvaguardare le legittime aspettative (rectius, i diritti) del personale militare interessato.

Dal nostro canto non possiamo che rimanere vigili sulla questione, attesi altresì i risvolti di principio finanche di equità sociale. 

AMUS-AERONAUTICA

Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Loading…






Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento