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Art.54 del DPR 1973. Ecco la nota dell’INPS che potrebbe cambiare tutto.

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L’ormai consolidata questione del ricalcolo dei contributi pensionistici pare giunta ad una chiave di volta. L’applicazione dell’art. 54 parrebbe un diritto consolidato e non un riconoscimento ottenuto solo dopo una trafila giudiziaria.

Ovviamente l’Istituto  previdenziale non vuole minimamente riconoscere il diritto al ricalcolo a tutti i militari, malgrado vi siano state innumerevoli sentenze in favore di questi ultimi. La stessa Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti si è espressa più volte in favore del mondo militare.

L’Inps però continua a fare orecchie da  mercante e continua a trovare “scappatoie” per rinviare la questione, non ultima, il rinvio  alle Sezioni Riunite. Il ricalcolo con l’aliquota del 44%, secondo le ultime sentenze, deve essere riconosciuto ad un’ ampia percentuale di militari e non soltanto a quelli arruolati nei primi anni 80.

L’ART.54 RIMESSO ALLE SEZIONI RIUNITE

L’Inps, in una nota, ha informato che tutta la questione “Art. 54″ è stata rinviata alle Sezioni Riunite” perché c’è ancora qualche giudice ( una netta minoranza) che non si  adegua alle Sentenze Centrali d’Appello. Su questi giudici l’Inps pone le proprie speranze auspicando in una sentenza che dia torto a tutto il mondo militare in favore dell’Ente Previdenziale stesso.

Infatti il  Codice di giustizia contabile al TITOLO IV – GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE – CAPO I, disciplina le “Questioni di massima e questioni di particolare importanza” e all’Art. 114 prevede il “Deferimento della questione”

1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti .
2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

LA NOTA DELL’INPS

La nota dell’ INPS non è stata diffusa nel portale dell’Ente Previdenziale, bensì è giunta in risposta ad uno studio legale impegnato in uno dei tanti giudizi che in questo momento stanno oberando la Corte dei Conti in tutta la nazione.

L’Inps, invero, ha risposto ad un avvocato. Infatti è lo stesso avvocato “Claudio Fatta” che spiega:

con una memoria di costituzione depositata proprio questa mattina in un mio giudizio presso la Corte dei conti Abruzzo, la difesa dell’INPS ha affermato che con un’ordinanza non ancora pubblicata, la questione è stata effettivamente rimessa alle Sezioni Riunite.

Ecco uno stralcio della memoria dell’INPS

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, si rimanda ad alcune pronunce sia di primo grado, che di appello, della Corte dei Conti.

L’ Istituto pone a fondamento della propria difesa alcune pronunce di primo grado di sezioni regionali della Corte dei Conti ( anche di codesta sezione per l’Abruzzo), che hanno accolto domande come quella de qua ed, altresì, l’orientamento delle Sezioni centrali di appello che – ad oggi – risulta per lo più favorevole alla tesi del ricorrente.

La difesa dell’Istituto è a conoscenza di sentenze di primo grado, che hanno accolto domande come quella de qua, come del fatto che l’orientamento delle Sezioni di appello è per lo più favorevole alla tesi del ricorrente.

E’ però notizia degli ultimi giorni che – con ordinanza che non è stata ancora pubblicata – la questione della applicazione dell’art. 54 cit. è stata rimessa alle Sezioni Riunite, non essendo univoco l’orientamento dei giudici di primo grado ed anche quello delle sezioni di appello.

Se, infatti, vi sono pronunce di primo grado di sezioni regionali della Corte dei Conti ( anche di codesta sezione per l’Abruzzo) favorevoli agli ex militari, ve ne sono altre che – invece – hanno aderito alla tesi dell’Istituto, così come anche l’orientamento delle Sezioni centrali di appello – ad oggi – non è univoco nell’accogliere le domande de quibus.

Alcune sezioni regionali hanno rigettato domande come quella per cui è causa pronunciate (ad es. la Sezione per il Veneto con la recentissima sentenza n. 23/2020, che si produce, e, in precedenza, con le sentenze 71/2019, 67/2019, 65/2019, 59/2019, 3/2019, così 4 come anche la sezione della Lombardia con recente sentenza n. 92/2020, che si produce, nonché con le sentenze n. 97/2020, 99/2020, 101/2020 e 111/2020 e, in precedenza, con le sentenze n. 304/2019, 155/2019, 59/2019, 56/2019, 60/2019, 6/2019, così come la sezione per l’Emilia Romagna, con le sentenze n. 265/2018, 197/2018, e la sezione per la Calabria, con la sentenza n. 384/2019).

Aggiunagsi che l’orientamento prevalente delle sezioni centrali di appello è stato contraddetto da due recentissime pronunce della Sezione Giurisdizionale di Appello della Regione Siciliana con le recentissime sentenze n. 40 del 2020 dei 16 luglio – 3 agosto 2020 e n. 43 dei 16 luglio /17 settembre 2020 ( CHE SI PRODUCONO), con le quali la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia, ha accolto il gravame dell’Istituto.

La questione quindi sembra giunta finalmente al capolinea, anche se il sistema legislativo italiano è talmente complesso che è ancora presto per “cantare vittoria”.

Dal canto suo, l’Inps, auspica utopicamente in un parere “negativo” delle Sezioni Riunite, in controtendenza con la stragrande maggioranza delle Sentenze sin qui emesse.↓

Altamente improbabile, ma non impossibile. Come sempre, noi di NSM saremo qui a vigilare ed a informarvi sugli sviluppi della situazione che sta appassionando decine di migliaia di militari  e un numero non definito di studi legali.


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