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Approda in Senato la modifica all’articolo 37 del codice penale militare di pace. Ecco cosa cambia

Il Disegno di Legge 905 che modifica all’articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare, è giunto in Senato. Di seguito gli articoli che potrebbero diventare definitivi:

Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell’articolo 37 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:
«Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

1) la personalità dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l’amministrazione della giustizia;
4) l’ordine pubblico;
5) l’incolumità pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralità pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di un altro militare.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare». Il Disegno di Legge lo trovi QUI

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