Il Disegno di Legge 905 che modifica all’articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare, è giunto in Senato. Di seguito gli articoli che potrebbero diventare definitivi:
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell’articolo 37 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:
«Costituisce altresì reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
1) la personalità dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l’amministrazione della giustizia;
4) l’ordine pubblico;
5) l’incolumità pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralità pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.
Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di un altro militare.
Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare». Il Disegno di Legge lo trovi QUI