Applicazione dell’art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. “Incentivi per funzioni tecniche” e valorizzazione economica degli incarichi in materia di sicurezza sul lavoro.

Applicazione dell’art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (Codice degli appalti) – “incentivi per funzioni tecniche” e valorizzazione economica degli incarichi in materia di sicurezza sul lavoro.

La scrivente Organizzazione Sindacale, attivata da diversi iscritti, intende richiamare la previsione di cui all’art. 113 del Codice degli appalti, disciplinante l’erogazione di specifici incentivi economici in favore del personale incaricato di funzioni tecniche, quali, ad esempio: attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, etc.

Tali incentivi economici sono tratti da apposito “fondo risorse finanziarie” (cfr. comma 2) – a destinazione vincolata – alimentato dalle amministrazioni aggiudicatrici, nella misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara, da ripartire secondo le previsioni di cui ai successivi commi del medesimo articolo.

In altri termini, l’art. 113, co. 1 e 2, D.Lgs. 50/2016 prevede che gli incentivi siano imputati sugli stanziamenti previsti per gli appalti di lavoro, servizi e forniture, cosicché devono essere ricompresi nel costo complessivo di spesa dell’appalto.

Da ciò deriva che, qualora le stazioni appaltanti non abbiano, per qualsiasi motivo, effettuato gli accantonamenti con le modalità di legge, il personale coinvolto nelle attività tecniche incentivate, si vedrebbe defraudato di un riconoscimento economico, configurandosi verosimilmente una violazione, risarcibile ai sensi dell’art. 1218 c.c., delle regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione.

La scrivente O.S. ritiene, infatti, che nonostante la peculiarità dell’Amministrazione interessata, gli incentivi in parola spettino a tutta la generalità di lavoratori che ricoprano tali incarichi, a nulla rilevando il particolare status rivestito dal personale.

A tal proposito, risulta alla scrivente O.S. che, ormai in via generalizzata, l’Amministrazione oltre ad affidare delicati incarichi tecnici già citati ne attribuisca altri in materia di sicurezza sul lavoro (cui intuitivamente accedono importanti responsabilità, civile, amministrativa e penale[1]), della tipologia prevista dalla menzionata normativa primaria, a personale dipendente (di ogni ordine e grado), senza corrispondere alcun incentivo/ristoro economico per le maggiori e ulteriori responsabilità che gli interessati sono chiamati ad assumersi, oltre a quelle direttamente connesse con il proprio incarico primario.

Nell’ottica di una fattiva e costruttiva collaborazione, pertanto, invitiamo Codesta Amministrazione ad affrontare fattivamente la tematica prospettata e fornire esaustive istruzioni alle stazioni appaltanti, indicando le corrette modalità di accantonamento delle risorse economiche e di corresponsione degli incentivi agli aventi titolo, in ossequio al succitato art. 113 del Codice degli Appalti. Nel contempo, in fase di erogazione del prossimo fondo incentivante si ritiene necessaria anche una rivalutazione, sotto il profilo economico, degli incarichi in materia di sicurezza del lavoro.

Certi di una pronta attivazione da parte di Codesta Amministrazione, volta ad una celere risoluzione della problematica, anche mediante proficue interlocuzioni sindacali a tutela del personale interessato e con il fine di prevenire inutili contenziosi, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali saluti.

Roma 20 luglio 21

                                       Il Segretario Generale Nazionale – Eliseo Taverna

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