Antinfortunistica, il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile
Come noto, il d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è una norma che si applica indistintamente a tutti i settori, sia privati che pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Non sfugge a tali obblighi l’Istituzione militare la quale, pur riconoscendogli l’enorme sforzo profuso verso il rispetto dei requisiti e delle condizioni poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro pare concentrarsi più sulle responsabilità che sulla prevenzione vera e propria.
Trattasi ahinoi di atteggiamento tipico di una società che presenta ancora oggi un conto di migliaia di morti da infortunio sul lavoro ogni anno. E’ evidente che solo edificando la “cultura della sicurezza” sul modo di pensare del lavoratore, sulle motivazioni, sui comportamenti, sulle prassi acquisite onde modificare le cattive abitudini, sulla partecipazione attiva nell’organizzazione e gestione del lavoro l’obiettivo potrebbe dirsi raggiunto.
Premesso quanto sopra, come sindacato vogliamo porre particolare attenzione sul principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile che scaturisce dall’art. 2087 del codice civile e trova indiscutibile riscontro in più parti dello stesso Testo Unico 81/2008.
L’attuazione di tale principio impegna il datore di lavoro a rapportarsi con le nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico. Vincolo già posto in rilievo dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 novembre 2001, in causa C 49/2000, secondo la quale «i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali».
Nell’auspicare che tale “obbligo” sia intrinseco nella consapevolezza di un Comandante, ci chiediamo come quest’ultimo vi stia facendo fronte considerate le contrazioni economiche che il comparto lamenta sempre più, anno dopo anno.
Non solo, volendo dare per scontato che le condizioni di lavoro siano in linea con il principio della massima sicurezza, ossia che tutti i rischi vengono correttamente valutati e che il personale è sottoposto alla sorveglianza sanitaria in linea con i rischi specifici, ci interroghiamo sull’opportunità di aver affidato ad apparati interni al Ministero della Difesa la vigilanza, il controllo, la medicina del lavoro, le indagini ambientali e così via piuttosto che affidare tali compiti ad organi indipendenti così come avviene per il mondo civile sul quale insistono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali.
Ad ogni modo, con l’approvazione della legge sui sindacati militari, l’AMUS-Aeronautica è titolata ad esercitare il controllo sull’applicazione delle misure prevenzionistiche, diritto configurato come potestativo, esercitabile pertanto senza il preventivo assenso del datore di lavoro (art. 5, c. 2 f, della recentissima legge sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle FF.AA.).
Pertanto, avendo istruito una squadra di consulenti specializzati nel settore, siamo pronti e disponibili a fornirvi ogni tipo di supporto, tecnico e giuridico, teso a tutelare i vostri diritti anche in tale fondamentale contesto che riguarda il diritto alla salute.
Comunicato stampa AMUS AERONAUTICA