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Ancora criticità Amministrativo-Contabili in danno al personale militare della Marina, il SINAM chiede maggiore attenzione e trasparenza.

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Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. segnala allo SMD – CUSI nuove ma vecchie criticità relative alle competenze accessorie maturate nell’anno precedente e corrisposte l’anno successivo che vengono tassate in maniera errata, applicando l’aliquota a tassazione massima.

Vairano Patenora (CE) in data 05/09/2024, il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M., tramite il proprio Dipartimento Amministrativo, ed in seguito a numerose segnalazioni ricevute da parte dei propri iscritti, ha inoltrato una nota alCentro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) presso Stamadifesa, e per conoscenza a SMM, Mariugicra sempre presso SMM ed a Maricogecap, per rappresentare l’errato utilizzo dell’aliquota Irpef nel pagamento delle competenze accessorie maturate nell’anno precedente, e corrisposte nel corso dell’anno successivo.

Il Testo Unico sulle Imposte e sui Redditi (T.U.I.R.) – D.P.R. 22/12/1986 n.917 all’art.51 “Determinazione del reddito da lavoro dipendente” comma 1 stabilisce che: “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta(dallo 01.01 al 31.12), anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Nella realtà ciò non accade in quanto tutti gli emolumenti corrisposti dopo il 12 gennaio, riferiti all’anno precedente, vengono tassati utilizzando l’aliquota massima, contrariamente a quanto previsto sempre dal T.U.I.R. con il comma 1 lettera b) dell’articolo 17 che prevede la “tassazione separata” tramite l’utilizzo dell’aliquota media quando si tratta di competenze riferibili ad anni precedenti.

Questa operazione, a parere della scrivente A.S., per un’erronea impostazione del sistema ingenera un aggravio in punti percentuali che talvolta raggiunge punte dell’8%, comportando un maggior onere a carico dell’amministrato che si traduce in un importo che può superare anche il centinaio di euro.

Oltre il danno c’è la beffa visto che il sistema contabile, leggendo gli imponibili dei pagamenti in parola come pagamenti accessori, li assoggetta alla tassazione ad aliquota massima e li considera come una somma che formerà il reddito annuo lordo (R.A.L.) del relativo periodo d’imposta.

Questo errore ne genera un altro, in quanto gli emolumenti arretrati oltre a dover essere assoggettati ad aliquota media, (così facendo non vengono ricompresi nelle somme che formeranno il R.A.L. del periodo d’imposta) secondo quanto previsto dalle norme fiscali attualmente in vigore non rientrano nell’imponibile da assoggettare agli addizionali Irpef regionali e comunali.

L’insieme di questi meccanismi contabili secondo l’opinione della scrivente ha causato il versamento di Irpef per somme superiori alle 300 euro, che si ritengono non dovute.

Pertanto abbiamo chiesto un intervento risolutivo teso ad eliminare l’errore riscontrato, gettando le basi per far recuperare agli amministrati quanto versato e non dovuto nell’ultimo quinquennio.

Il Segretario Generale Nazionale

dr. Pasquale DE VITA

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