ANCHE I VIGILI DEL FUOCO E GLI EX FORESTALI BENEFICERANNO DELL’ART. 54

2 luglio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio PISTILLO

Dopo le due sentenze delle sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 1/2021 del 4/1/2021 e n. 12/2021 del 9/9/2021) che hanno sancito il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, in luogo del 2,33%; ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi col sistema misto (con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/95), l’Inps ha emanato due circolari (n. 107 e 199 del 2021) che indicavano che i soggetti destinatari erano quelli appartenenti al comparto difesa ed alcune figure a esso equiparate (Aeronautica, Marina, Esercito, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), inducendo in tanti a ritenere che il personale dei Vigili del Fuoco e gli ex forestali fossero esclusi dal maggiore beneficio, ma così non era in virtù dell’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 che estende l’applicabilità di detta normativa al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

Difatti, l’Inps, con la circolare n. 6/2022, spiega che la maggiore aliquota vale anche per il personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto.

Non poteva essere diversamente attesa l’espressa assimilazione al personale militare prevista dall’articolo 61 del DPR 1092/1973 ed in tal senso si era già formata una copiosa giurisprudenza che dava ragione ai Vigili del fuoco.

La riliquidazione avverrà d’ufficio, applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995 che per quando riguarda gli ex forestali avrà effetti anche sui c.d. 6 scatti e saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.

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