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AMUS: Valorizzazione del periodo dell’Ausiliaria in quota “C” e art. 54 anche per i “-15”

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Come ricorderete, tempo fa avevamo accennato a delle importanti novità che potevano riguardare il personale in posizione di Ausiliaria, tanto che come Associazione sindacale avevamo predetto che il periodo trascorso in tale posizione probabilmente sarebbe stato valorizzato anche nel conteggio della quota “C” della pensione (leggi qui l’articolo).

Ebbene, nonostante le non poche perplessità suscitate da altre organizzazioni ed esperti del settore, con la circolare, che pubblichiamo in versione integrale, PREVIMIL sembrerebbe aver stabilito proprio quanto AMUS-AERONAUTICA aveva anticipato. Una decisione giusta e coerente, dunque, che tiene conto, come riportato nella stessa circolare, del mutato sistema previdenziale militare e che produrrà una valorizzazione delle anzianità contributive maturate dal militare in aggiunta a quelle necessarie per acquisire il diritto alla pensione.A questo punto riteniamo che in virtù di quanto sancito verranno meno molte delle valutazioni economiche che in numerosi casi conducevano i militari ad optare per la scelta del c.d. “moltiplicatore”.

Cogliamo l’occasione, inoltre, nell’anticipare che è stata appena pubblicata la sentenza che ci auguriamo ponga fine alla annosa diatriba riferita al famoso “art 54” che contrapponeva da una parte il personale militare e dall’altra la Procura Generale, l’INPS e lo stesso Ministero della Difesa (sigh!).

Con sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZA le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, al pari della interpretazione (peraltro isolata e non condivisa da altri) fornita a suo tempo dal centro studi dell’AMUS-AERONAUTICA a seguito alla sentenza n.1/2021/QM/PRES-SEZ (leggi qui), ha stabilito enunciando il seguente principio di diritto:
“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Naturalmente a breve usciremo con un nostro nuovo comunicato in merito, nel frattempo invitiamo i nostri iscritti a rivolgersi al servizio di consulenza legale AMUS-AERONAUTICA qualora si dovesse necessitare di maggiori chiarimenti.

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