Eravamo già intervenuti non molto tempo fa in merito alle numerose lamentele dei nostri iscritti in tema di ritardo sugli avanzamenti di grado del personale Sottufficiale dell’Aeronautica Militare tanto che poco dopo è stata diramata una lettera di un Alto Comando che sollecitava l’inoltro dei libretti personali che sono spesso all’origine della problematica in questione.
Tuttavia, eccoci nuovamente a parlare di avanzamenti giacché i nostri iscritti continuano a segnalarci la frustrazione provata a causa della permanenza di tali ritardi.Per quanto attiene al merito di quanto sta accadendo facciamo rinvio al nostro precedente intervento che trovate su questo link (CLICCA QUI), mentre procediamo ora ad analizzare gli strumenti di tutela giuridica offerti dall’ordinamento in difesa dell’inadempimento-ritardo dell’Amministrazione.In primo luogo, occorre evidenziare che l’avanzamento è un procedimento amministrativo che, al pari di ogni altro procedimento, soggiace alla disciplina della legge n. 241/1990 che prevede una specifica responsabilità e il diritto al risarcimento del danno derivante da eventuali ritardi con cui si concludono i procedimenti.
Infatti, il provvedimento tardivo, ancorché in presenza di arretrati economici, non sana totalmente gli effetti del ritardo (è il caso, ad esempio, della indennità di missione che viene calcolata sul grado effettivamente indossato o del compenso forfettario di impiego o del danno previdenziale sulla quota C della pensione, ecc.).
Va considerato, peraltro, che anche taluni eventi giuridici, riferiti ad esempio a procedimenti penali o disciplinari, possono condizionare l’avanzamento di grado allorquando non si sia ancora concluso l’iter procedimentale per cause dovute a negligenza e/o lentezze di vario genere della P.A. Per non parlare degli effetti che si ripercuotono nello stesso ambito lavorativo dovuto all’espletamento dei servizi di Reparto o, ultimo ma non per importanza, il danno “morale” che deriva proprio dall’interminabile attesa riferita alla legittima aspettativa di indossare il meritorio grado previsto.
Certamente i solleciti e le denunce pubbliche non mancano, tuttavia è opportuno che gli interessati conoscano gli strumenti di tutela che gli sono offerti dal nostro ordinamento.
Nello specifico, la legge 69/2009, con l’art. 7, comma 1, lett. c), ha introdotto una modifica della 241/1990, prevedendo esplicitamente che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Gli interessati, pertanto, potrebbero agire in giudizio per fare accertare l’inadempimento della P.A. e contestualmente chiedere il ristoro dei danni eventualmente subiti.
L’azione di inadempimento e quella di condanna al risarcimento dei danni trova altresì una sua specifica disciplina nel Codice del Processo Amministrativo D.lgs. 104/2010 prevedendo in sede di giudizio sull’inadempimento anche la nomina di un Commissario ad acta che si sostituirà all’Amministrazione per adottare tutti gli atti necessari alla conclusione del procedimento.
Giova precisare, ancora, che una eventuale presentazione di una intimazione/diffida ad adempiere risulterebbe utile nella definizione del giudizio risarcitorio, quantomeno nella determinazione della misura dell’indennizzo, poiché anche il comportamento o l’inerzia dell’interessato vengono presi in considerazione in quanto potrebbero essere intesi come “concorso colpevole” nel ritardo amministrativo.
Non deve essere sottovalutato, infine, che sempre la legge 241/1990 stabilisce che la mancata o tardiva emanazione di un provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, per tale motivo ci appare ancora più stonato percepire che le inadempienze che causano tali ritardi sono in gran parte dovute a motivi che non trovano alcun ristoro nel nostro ordinamento.
Naturalmente, consci della vastità dell’argomento e delle pur molteplici implicazioni di cui dover tenere conto, l’analisi giuridica sopra riportata è frutto di uno studio generale sul tema, pertanto qualora si dovesse necessitare di ulteriori chiarimenti ricordiamo ai nostri iscritti che potranno in qualunque momento avvalersi del servizio di consulenza legale gratuito accedendo al nostro sito www.amus-aeronautica.it.