AMUS: Diritto allo studio. L’interpretazione di chi è deputato ad applicare la legge non può stravolgerne lo stesso diritto

AMUS: Anni di dibattito per raggiungere dei diritti poi limitati da un paragrafo di una circolare della Direzione Generale per il Personale Militare.

Alcuni nostri iscritti hanno riferito ultimamente dell’accentuarsi di problematiche relative al riconoscimento, per la preparazione degli esami universitari, delle 4 giornate di permesso studio antecedenti la data di esame.Il beneficio delle 150 h di permesso studio previsto dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), dapprima riconosciuto alle forze di polizia nel 1985 (art.  78 del DPR 782/85, Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), è stato esteso alle Forze Armate con l’art. 18 del DPR 394/95 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate – Esercito, Marina e Aeronautica).

Trattasi di un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico oltre che fortemente motivazionale  dal punto di vista lavorativo.

Successivamente, in sede di concertazione fu stabilito che tale monte ore potesse essere fruito anche per la preparazione degli esami universitari, per un massimo di 4 giornate, conteggiando forfettariamente 06 ore di permesso giornaliero retribuito a prescindere dall’orario di lavoro applicabile presso l’Ente (art. 16 del DPR 163/2002, Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

 Principi che come accennato prendono spunto dai diritti costituzionali e, per quanto concerne le FF.AA., richiamati dallo stesso D.Lgs. 66/2010 (C.O.M.) nel punto in cui prevede quanto segue:

1. Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento.

2. A tal fine e’ prevista, in particolare, l’istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo”.

(Libro II (Libertà Fondamentali), art. 1474 – Diritto di Informazione e di Istruzione) Premesso quanto sopra, va evidenziato che la Direzione Generale per il Personale Militare con la circolare Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0141265 del 22 marzo 2012 (Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare) nel regolamentare quanto disposto dalle disposizioni sopra elencate ha posto inspiegabilmente una distinzione tra le Università tradizionali e quelle Telematiche, in particolare stabilendo una differente modalità di concessione dei permessi studio per la preparazione degli esami relativamente sia alla licenza straordinaria che alle quattro giornate antecedenti lo stesso, ossia:

<<….. E’ però possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire sia della licenza straordinaria per esami nelle date previste per sostenere questi ultimi sia delle quattro giornate lavorative per la loro preparazione.

Ciò sempreché i detti esami siano sostenuti di persona secondo le metodologie “ordinarie” e non utilizzando i moderni sistemi multimediali e siano finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente para 2, sottopara a>>

Trattasi, a parere di questa associazione sindacale, di una arbitraria interpretazione che non trova alcun conforto dalle normative citate e che potrebbe tendere finanche a “favorire” taluni istituti universitari in luogo di altri sol perché utilizzano differenti modalità di studio.

I titoli rilasciati dalle Università Telematiche riconosciute dal M.I.U.R., invero, hanno pari valore di legge e l’impegno che lo studente deve esercitare per la preparazione di un esame non può essere considerato “inferiore” sol perché la prova finale piuttosto che in un’aula universitaria viene sostenuta in modalità on-line. Insomma, riuscire a comprendere/interpretare il senso della disposizione succitata è impresa assai ardua.

Possiamo anche pensare che si tratti di una esposizione a noi poco chiara che invece vorrebbe affermare intenti differenti, ma ciò che interessa è che taluni Comandanti la interpretano alla lettera e nell’accezione negativa dei termini, andando così a negare al proprio personale dei diritti che come detto sono garantiti dalla legge e disciplinati dai contratti in vigore.

Per quanto sopra, sarà cura di questa Associazione Sindacale stimolare la Direzione Generale affinché intervenga quanto prima attraverso un emendamento della Circolare del 2012 che chiarisca – ovvero elimini del tutto – la parte ora censurata.Nel frattempo auspichiamo che i Comandanti, consci che una disposizione di legge ha valore primario e pertanto non può essere disattesa da una disposizione interna all’amministrazione, possano diversamente – e in meglio – considerare le esigenze del proprio personale che, attesa la volontà di rimettersi in gioco per completare o migliorare la propria educazione, dovrebbe piuttosto considerarlo virtù e orgoglio per l’Ente che ope legis è chiamato a condurre. In assenza di ciò non ci resterà che salvaguardare i diritti dei nostri iscritti offrendogli tutto il sostegno e le forme di tutela che si dovessero rendere necessarie. 

L’AMUS-AERONAUTICA sarà sempre dalla parte della giustizia e della legalità.

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