Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Onorevole Fabiana Dadone ha annunciato dalla sua pagina Facebook che è stato registrato in Corte dei conti il decreto ministeriale che assorbe e ratifica l’accordo quadro con l’Abi (Associazione delle banche italiane) per l’anticipo del Tfs/Tfr. A breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale a scopo solamente conoscitivo, ma è già operativo e dunque la procedura giuridica è formalmente conclusa.
Le indicazioni saranno in rete tra pochi giorni, , sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. i cittadini che vogliono richiedere il finanziamento vi troveranno tutte le informazioni sulla procedura e l’elenco degli istituti di credito che aderiscono all’accordo. Gli enti erogatori diversi dall’Inps potranno iscriversi, ma sarà presente anche la modulistica necessaria. Il sito permetterà pure all’interessato di calcolare la decorrenza del Tfs/Tfr. Insomma, è il necessario punto di incontro telematico dei tre soggetti coinvolti: cittadini, banche e istituti previdenziali.
Cosa dovrà fare chi è interessato ad accedere all’anticipo?
– Innanzitutto deve richiedere all’ente erogatore del Tfs/Tfr (ad esempio l’Inps) la certificazione del diritto all’anticipazione.
– L’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, rilascia, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione del diritto e dell’ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda. Ricordiamo che l’importo massimo erogabile come anticipo è di 45mila euro.
– L’interessato, ottenuta la certificazione del diritto, può presentare alla banca la domanda di anticipo del Tfs allegando alcuni documenti: certificazione del diritto all’anticipo; proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca; numero di conto corrente intestato o cointestato per accreditare l’importo finanziato; la dichiarazione sullo stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge.
– A questo punto la banca comunica all’ente erogatore la presentazione della domanda e l’accettazione della proposta di anticipo.
– L’ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche, comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto.
– La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo, accredita l’importo erogato sul conto corrente indicato dall’interessato.
Abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo risultato, abbiamo cercato di velocizzare al massimo gli infinti passaggi e rimpalli burocratici che riguardavano sia il decreto attuativo sia l’accordo quadro. Ma finalmente ci siamo: ora siamo davvero all’ultimo metro prima di poter ridare ossigeno ai tanti pensionati che sono costretti ad attendere anche diversi anni prima di intascare la loro buonuscita e che aspettavano con ansia di poter utilizzare questo strumento.
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