La denuncia dell’ allieva contro le tradizioni della scuola militare di Latina causò molte polemiche .
L’ex allieva della scuola militare di Latina ,il sergente Giulia Jasmine Schiff, nota alle cronache per aver presentato un esposto alla Procura militare di Roma , depositando video e fotografie su quanto gli sarebbe capitato durante il corso di formazione, dopo aver perso la sua prima battaglia al Tar, ottiene la sua prima vittoria grazie al Consiglio di Stato.
L’ex allieva sollevò forti accuse contro gli ex colleghi, dipingendo il «battesimo del volo» come una vera e propria tortura, al punto che la pm Antonella Masala aprì un fascicolo indagando diversi militari. Il caso fini sugli organi di stampa, suscitando enormi polemiche a livello nazionale.
Sulla questione inizialmente intervenne anche il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, definendo l’episodio: un fatto gravissimo . Ben presto però la polemica si placò, anche perché venne pubblicato un’ altro video che paradossalmente smentiva le accuse .A fianco dei colleghi della scuola di volo dell’ Aeronautica Militare di Latina si schierò anche il pilota Bellini, postando orgogliosamente sul proprio profilo le foto che lo ritraevano “vittima” del battesimo del volo, descrivendolo come un traguardo ambito da tutti i Piloti.
L’ex sergente con il suo legale interpellarono il Tar, chiedendo di sospendere il provvedimento di espulsione. Il Tar però respinse la richiesta di misura cautelare , ovvero l’annullamento del Decreto Ministeriale emesso dalla Direzione generale per il personale militare avente ad oggetto “espulsione dal 124^ Corso AUPC e proscioglimento dalla ferma contratta dal sergente pilota di complemento S.G.J..
Il Collegio ritenne che la vicenda non fosse assistita dal necessario fumus boni iuris ed il provvedimento di espulsione, motivato sulla accertata non attitudine militare della ricorrente era stata correttamente espressa dalla preposta commissione nelle tre aree valutative.
Nell’ordinanza emessa ieri, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare n.r. 4640/2019 e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Secondo il Consiglio, la prosecuzione e il completamento, con riserva, dell’attività formativa nel successivo corso 125° risulta idonea a assicurare l’interesse dell’allieva a non disperdere la maturazione dell’esperienza professionale e non determina, comparativamente, profili di effettivo pregiudizio per l’interesse pubblico;
Secondo i giudici, l’articolazione delle censure dedotte, relative ai profili motivazionali e procedimentali, richiede adeguato approfondimento di merito, con conseguente fissazione dell’udienza pubblica di discussione dinanzi al T.A.R.;