12 giugno 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Sono un sottoufficiale delle forze armate cessato dal servizio, a domanda, in data 01/07/2020. Ho percepito la prima rata del tfs nel mese di settembre del 2022 dopo 26 mesi dalla cessazione dal servizio. Chiedo perché almeno non mi sono stati corrisposti gli interessi?
I vari provvedimenti in materia di finanza pubblica che hanno previsto il differimento del pagamento del Tfs, prima in unica soluzione decorso 12 mesi per le cessazioni per limite di età e 24 mesi per le cessazioni a domanda e successivamente la rateizzazione dello stesso in due o tre rate a secondo l’importo, non hanno mai previsto una compensazione per la dilazione del pagamento.
Tuttavia, il primo governo Conte ha introdotto, con l’art. 24 del d.l. n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019, un meccanismo di riduzione dell’aliquota fiscale sull’imponibile, non eccedente i 50mila euro, ragguagliata alla dilazione tra la cessazione dal servizio e l’effettiva percezione delle rate del Tfs e in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione e la corresponsione della relativa indennità.
Si può tranquillamente affermare che tale riduzione possa rappresentare una sorta di ristoro per il differimento del pagamento comparabile agli interessi legali dovuti dallo Stato in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute.
Un bel esercizio che può rendere più comprensibile questo risarcimento, è quello di calcolare a quale aliquota di interesse corrisponde quanto previsto, invece, per legge a titolo di detassazione, attraverso il seguente esempio.
Infine, una volta quantificato il tasso, è opportuno compararlo con gli interessi legali previsti negli anni di differimento del Tfs, per verificare la pienezza della funziona risarcitoria; infatti nel caso in esame l’1,89% di “interesse” riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 è superiore all’1,26% degli interessi legali previsti nello stesso periodo, mentre quello che sarà computato nel 2023 del 2,772% sarà inferiore al tasso previsto dal 2023 del 5%.
Pertanto, in conclusione, pur confermando che il differimento del Tfs costituisce una discriminazione e penalizzazione per il lavoratore del pubblico impiego, si può asserire che, almeno dal 1 gennaio 2019, una sorta di risarcimento c’è stato, anche superiore al tasso di interesse legale previsto per legge.