Aeronautica – Alloggio di servizio connesso con l’incarico (ASI): Deroga particolare alla durata della concessione

Decreto dirigenziale del Capo di SMA 12 agosto 2024 Nr_47 (file .pdf 7,68 Mb) – Deroga particolare alla durata della concessione dell’alloggio di servizio connesso con l’incarico (ASI) emanato ai sensi dell’art. 320, comma 10 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 – TUOM e successive modifiche e integrazioni.

Disposizioni in materia di deroga particolare alla durata della concessione dell’alloggio di servizio connesso all’incarico (ASI), in applicazione dell’art. 320, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 1 (Oggetto della deroga particolare)

1. Il personale militare dell’A.M., ovvero per la fattispecie di cui al punto c) del presente comma, il solo personale ivi specificato, concessionario in titolo di alloggio ASI, trasferito d’autorità presso altra sede di servizio ubicata in una diversa Circoscrizione Alloggiativa, potrà chiedere il temporaneo mantenimento della concessione abitativa, qualora venga a trovarsi in una delle sotto riportate condizioni:

a) trasferito d’autorità presso altra sede di servizio, ovvero inviato in posizioni di comando presso altri dicasteri della PA. 11 militare dovrà attenersi alle seguenti modalità:

– presentare domanda di alloggio ASI nella nuova sede di servizio, avendone il titolo, entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato;

– presentare domanda di temporaneo mantenimento della concessione dell’alloggio ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l’area di Roma) entro 60 giorni dalla data di avvenuto trasferimento. L’istanza potrà essere prodotta a partire dalla data della notifica dell’ordine di impiego da cui risulti l’incarico assegnato;

– rilasciare l’alloggio in concessione presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza nel caso in cui la FA, nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio, soddisfi l’esigenza abitativa dell’interessato. La deroga, su istanza di parte, potrà essere concessa per un arco temporale pari a 12 mesi, purche’:

– non sia disponibile alloggio di servizio destinato all’incarico nella Circoscrizione Alloggiativa della nuova sede di servizio;

— presso la Circoscrizione Alloggiativa di provenienza non Vi siano domande di alloggio ASI inevase che possano essere soddisfatte con l’unità abitativa oggetto della deroga;

– perrnanga per l’interessato la condizione di titolarità ASI nella nuova sede di servizio.

Inoltre la deroga potrà essere prorogata una sola volta, fino a un massimo di 12 mesi, previa presentazione di una nuova domanda alloggiativa ASI alla Circoscrizione Alloggiativa di destinazione (allo SMA per l’area di Roma) e di una nuova istanza di mantenimento dell’unità abitativa in concessione alla Circoscrizione Alloggiativa di provenienza (allo SMA e al COMSEV per l’area di Roma), nel periodo compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedenti la data di scadenza della precedente deroga e sempre che sussistano le condizioni sopra indicate;Per la visualizzazione integrale del Decreto composto da 4 articoli, clicca QUI

FONTE NINISTERO DELLA DIFESA

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento