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Acquista auto di grossa cilindrata facendola intestare a persona disabile con lex. 104. Condannato Militare

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200513/snpen@s10@a2020@n14820@tS.clean.pdf

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Un militare della Guardia di Finanza era riuscito ad evadere l’iva per l’acquisto di un’auto di grossa cilindrata, riuscendo ad accordarsi o comunque inducendo una persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992,  non legata da alcun rapporto di parentela a lui, ad intestarsi l’autovettura. Un gesto che gli ha fatto risparmiare inizialmente 8000 euro sull’IVA, ma che in seguito gli è costato molto caro. 

Nel 2018 il Tribunale Militare di Napoli ,analizzati i fatti , condannava un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza ad una pena molto severa. Nel 2019 la Corte Militare di Appello confermava la decisione del Tribunale Militare.  


Entrambi le sedi di giudizio condannavano il finanziere per collusione poiché quale militare della Guardia di finanza, con l’ aggravante del grado rivestito di Maresciallo Capo e Comandante del Nucleo Mobile, si accordava o comunque induceva una donna disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 non legata da alcun rapporto di parentela a lui, ad intestarsi un’autovettura Range Rover del valore di euro 52.000,00 , riuscendo ad ottenere, ingiustamente, una riduzione sull’IVA del 16%, corrispondenti ad 8000 euro.

I riscontri effettuati inseguito dagli inquirenti avevano acclarato che l’autovettura era di uso e proprietà del militare, che oltre ad averla pagata, ne aveva curato la manutenzione.  

La condanna del Tribunale Militare, condivisa dalla Corte Militare di Appello riconosceva le circostanze attenuanti, condannandolo a due anni, un mese e quindici  giorni di reclusione militare.

Il finanziere ha impugnato la decisione della Corte Militare di Appello, rivolgendosi alla Corte di Cassazione,  ma gli ermellini hanno ritenuto le motivazioni del ricorso “inammissibili.Di seguito uno stralcio della decisione dello scorso febbraio 2020.

Entrambi i reati ascritti  – si apprende dalla sentenza – sono razionati dall’art. 3 legge n. 1383 del 1941, in base al quale il militare della Guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 cod. pen. mil . pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

E’ stato chiarito che la donna aveva sottoscritto la proposta di acquisto della Range Rover nuova e aveva anche redatto e prodotto l’autocertificazione della propria disabilità proprio perché alla compravendita fosse applicata l’aliquota IVA agevolata del 4%.

Avvenuto l’acquisto, una parte consistente del corrispettivo (superiore a euro 52.000,00) era stata pagata dal maresciallo con l’emissione di tre assegni bancari direttamente dal suo conto corrente. Inoltre il militare aveva ottenuto uno specifico finanziamento da parte di Findomestic Banca Spa, richiesto fornendo i propri dati anagrafici ed esibendo la propria patente di guida e , nel gennaio successivo all’acquisto, aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e altri rischi sul veicolo in questione, curandone costantemente la manutenzione come da riscontri effettuati presso una determinata officina autorizzata .

A completare l’accertamento , i giudici di merito hanno rilevato che,qualche anno dopo,  la donna, ormai ricoverata e giunta agli ultimi giorni di vita, risultava aver rilasciato a dichiarazione di vendita del veicolo a al finanziere, stante l’evidente necessità di evitare che il bene – effettivamente appartenente dell’imputato – cadesse formalmente nella di lei successione.

Di rilievo è anche l’evidenziata circostanza che due giorni dopo l’immatricolazione della Range Rover, il finanziere aveva chiesto la trascrizione della vendita a suo favore del veicolo da parte della donna, richiesta poi annullata perché se l’acquisto del bene con l’aliquota agevolata viene seguito dalla cessione prima che siano trascorsi due anni, va versata la differenza fra l’imposta ordinaria e quella di favore.

In definitiva – concludono gli  ermellini – tutti i motivi si sono rivelati tali da imporre la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
A questa pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila.

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