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Circolare sui cellulari privati, per il SIM Carabinieri è illegittima: “Viola il GDPR, il Codice dell’Ordinamento Militare e la Costituzione, ne chiediamo il ritiro immediato”

“Con la circolare del 18 agosto 2026, il II Reparto SM del Comando Generale ha disposto che i militari titolari di sim-card di servizio debbano comunicare — e rendere disponibile all’Amministrazione — il proprio numero di cellulare personale, inserendolo nella piattaforma “My Perseo”: l’atto è presentato come misura organizzativa ordinaria, ma non lo è”: ad affermarlo è il SIM Carabinieri.

“Una circolare – si legge in una nota della sigla sindacale – è un atto interno di rango inferiore alla legge: non può imporre obblighi che incidono su diritti fondamentali della persona, tra cui la riservatezza dei dati personali e la libertà nelle ore di assenza dal servizio, senza che una norma di rango primario – legge o regolamento – ne costituisca il fondamento e questo fondamento manca”.

Dall’analisi giuridica emergono tre profili di illegittimità distinti e concorrenti:

  1. Eccesso di potere gerarchico: il Codice dell’ordinamento militare

(D.Lgs. 66/2010, artt. 1349, 1350 e 1465) consente limitazioni ai diritti del militare solo quando previste dalla legge e funzionali alle esigenze di servizio: imporre l’uso di un bene privato — il telefono personale — tramite una circolare non soddisfa nessuno dei due requisiti;

  1. Violazione del GDPR e del Codice Privacy: il numero di cellulare è

dato personale e il suo trattamento da parte di una pubblica amministrazione richiede una base giuridica costituita da legge o regolamento (art. 6 GDPR; art. 2-ter D.Lgs. 196/2003). Una circolare non è né l’una né l’altro. La violazione è aggravata dalla disponibilità di sim-card di servizio già assegnate: raccogliere il numero privato non è “necessario” ai sensi del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR), che impone di trattare i soli dati strettamente indispensabili;

  1. Reperibilità di fatto non remunerata. La disponibilità telefonica

imposta dalla circolare configura, nella sostanza, un regime di reperibilità. Per i Carabinieri, la Corte di Cassazione ha chiarito che la reperibilità — anche meramente telefonica — deve essere remunerata sin dal momento in cui viene imposta, indipendentemente dall’effettiva chiamata. Nessuna indennità è prevista. Nessun decreto interministeriale (come richiesto dall’art. 53, c. 4, D.P.R. 164/2002) è stato emanato per istituire e regolamentare questo istituto.

Il quadro si aggrava ulteriormente — e assume carattere di particolare gravità — per i Comandanti di Stazione e, più in generale, per tutti i militari a cui è già assegnata un’utenza di servizio dedicata, fornita proprio per garantire la raggiungibilità nell’esercizio delle funzioni di comando. A questi militari, la circolare non si limita a raccogliere un dato ma impone una continuità nell’attività di servizio che va ben oltre la reperibilità già formalizzata tramite l’utenza istituzionale, estendendola — senza alcuna base normativa primaria e senza alcuna remunerazione — alla sfera privata attraverso il cellulare personale. Si tratta, in sostanza, di servizio reso con strumento proprio, h24, senza paga ovvero:

• Continuità di servizio imposta senza base legale. Il Comandante di Stazione è già soggetto a obblighi di reperibilità formalizzati e — almeno in parte — retribuiti tramite le indennità di funzione e di comando previste dal D.P.R. 164/2002. L’obbligo aggiuntivo di rendere disponibile il numero privato estende quella reperibilità oltre i limiti normativamente fissati, imprimendo una continuità operativa che non trova copertura in alcun decreto interministeriale — come invece impone l’art. 53, c. 4, D.P.R. 164/2002 — né in alcuna norma di rango primario;

• Attività di servizio continuativa e non remunerata. Ogni comunicazione, ordine o coordinamento operativo ricevuto o impartito tramite il cellulare privato costituisce attività di servizio a tutti gli effetti. Questo vale tanto più per chi ricopre funzioni di comando o coordinamento: il Comandante di Stazione che risponde sul proprio cellulare privato fuori dall’orario ordinario sta svolgendo servizio istituzionale con uno strumento di cui sopporta i costi. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 19944/2026; ord. n. 33063/2025), questa disponibilità — anche se non si traduce in un intervento fisico — deve essere compensata economicamente. L’assenza di qualsiasi indennità viola l’art. 36 della Costituzione.

• Dissoluzione del confine tra vita privata e servizio. Chi ha già una sim di servizio è per definizione già raggiungibile sul canale istituzionale. Imporgli di rendere disponibile anche il numero privato non aggiunge sicurezza operativa: aggiunge solo un ulteriore canale di controllo permanente, non normato e non pagato. Questa compressione annulla ogni distinzione tra tempo di servizio e tempo privato, in violazione degli artt. 1465 e 1496 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e dei principi di tutela della salute e sicurezza richiamati dal D.Lgs. 81/2008.

Il SIM Carabinieri chiede che l’Amministrazione riconosca espressamente che i Comandanti di Stazione e tutti i militari già dotati di utenza di servizio dedicata non possono essere gravati di alcun ulteriore obbligo di reperibilità o continuità operativa tramite cellulare privato. Qualsiasi forma aggiuntiva di disponibilità deve essere formalizzata con atto di rango adeguato, limitata nel tempo, e integralmente retribuita — incluse le indennità arretrate già maturate dalla data di entrata in vigore della circolare.

La circolare non si limita a raccogliere un dato: impone, di fatto, che il militare sia raggiungibile sul proprio telefono personale anche fuori dall’orario di servizio. Questo significa:

  • costi di traffico telefonico a carico del militare, senza rimborso;

  • disponibilità psicologica pervasiva, incompatibile con un effettivo diritto al riposo;

  • penetrazione del vincolo gerarchico nella sfera privata, oltre i confini stabiliti dalla legge.

La Cassazione (ord. n. 19944/2026 e ord. n. 33063/2025) e il Consiglio di Stato (sez. IV, n. 3462/2005) sono inequivoci: il sacrificio della libertà personale connesso alla reperibilità deve essere compensato economicamente. Non può essere imposto gratuitamente con un atto interno.

Il SIM Carabinieri chiede con urgenza:

  • il ritiro immediato della circolare n. 1102/800-2-1994 del 18 agosto 2026;

  • la cancellazione immediata di tutti i dati privati già raccolti attraverso la piattaforma “My Perseo”;

  • l’avvio di un confronto formale con le rappresentanze del personale per disciplinare — nei modi e nelle forme previste dalla legge — eventuali esigenze di reperibilità, con il contestuale riconoscimento delle indennità dovute;

  • una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le valutazioni di competenza.

Il rispetto dei diritti fondamentali non è negoziabile, nemmeno nell’ambito del servizio militare.

L’Arma dei Carabinieri serve lo Stato e i cittadini: non può farlo a spese dei propri uomini e donne.

Nota della redazione: si rimane a completa disposizione per eventuali repliche o chiarimenti da parte dello Stato Maggiore dell’Arma o degli enti emittenti.

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