La Suprema Corte conferma la condanna per la detenzione non denunciata di munizioni e di una sciabola e per la detenzione illegale di 20 cartucce Parabellum. Respinta anche la tesi secondo cui una precedente assoluzione della giustizia militare avrebbe impedito il procedimento davanti al giudice ordinario.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione penale ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato per la detenzione non denunciata di numerose munizioni di diverso calibro e di una sciabola, nonché per la detenzione illegale di 20 cartucce Parabellum 9×19 a palla NATO, ritenute munizioni da guerra.
I fatti erano stati accertati nel giugno 2019. La vicenda aveva già avuto un passaggio davanti alla giustizia militare, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato. Proprio questa circostanza costituiva uno dei principali argomenti del ricorso presentato alla Suprema Corte.
Per la difesa non si poteva procedere nuovamente per gli stessi fatti
La difesa sosteneva che la precedente assoluzione pronunciata dalla giustizia militare impedisse un nuovo procedimento davanti al giudice ordinario.
Secondo il ricorrente, inoltre, si sarebbe creato un contrasto tra le due decisioni: da una parte l’assoluzione nel procedimento militare, dall’altra la condanna pronunciata dal giudice ordinario.
La Cassazione ha però respinto entrambe le contestazioni.
Secondo la Suprema Corte, infatti, per stabilire se una persona sia stata sottoposta a un secondo giudizio non è sufficiente rilevare una generica coincidenza della condotta. È necessario verificare se vi sia una vera corrispondenza del fatto concreto, considerando tutti gli elementi che costituiscono il reato. Nel caso esaminato, le due contestazioni non coincidevano.
Giustizia militare e giudice ordinario: interessi diversi
La Corte ha spiegato che il reato previsto dal codice penale militare riguardava la ritenzione di materiale militare, cioè il possesso illegittimo di oggetti destinati al servizio delle Forze armate e non regolarmente dismessi.
Diversa era invece la fattispecie prevista dalla legge sulle armi, contestata davanti al giudice ordinario, che punisce la detenzione illegale di armi, parti di esse, munizioni, esplosivi, e altri materiali pericolosi.
Le due disposizioni, sottolinea la Cassazione, tutelano interessi differenti.
La normativa penale militare protegge l’efficienza delle Forze armate e l’integrità delle loro dotazioni. La normativa sulle armi, invece, tutela l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il pericolo derivante dalla disponibilità illegale di armi e munizioni.
Di conseguenza, quando vengono detenute illegalmente armi o munizioni destinate all’impiego militare, possono essere contemporaneamente violati entrambi gli interessi.
La Suprema Corte esclude quindi che una delle due fattispecie possa automaticamente assorbire l’altra e, soprattutto, che la precedente decisione militare impedisca il giudizio ordinario.
La sciabola tra gli oggetti contestati
Particolare rilievo assume anche la presenza, tra gli oggetti rinvenuti, di una sciabola.
La sentenza la indica espressamente insieme alle munizioni e al materiale militare ritenuto nella disponibilità dell’imputato. Tuttavia, è importante distinguere i diversi oggetti ai fini delle singole contestazioni.
La Cassazione non afferma che la sciabola sia stata necessariamente qualificata come arma da guerra ai fini della contestazione relativa alla legge sulle munizioni e sulle armi.
La sciabola viene invece richiamata nel quadro degli oggetti che la Corte di appello aveva ritenuto nella consapevole detenzione dell’imputato e che erano compresi nella vicenda relativa al materiale militare.
Pertanto, sulla base del testo della sentenza, non è corretto affermare che la Cassazione abbia qualificato la sciabola come arma da guerra.
La sentenza militare avrebbe dovuto essere prodotta in appello
Un altro elemento decisivo nella valutazione della Suprema Corte riguarda il momento in cui la difesa aveva fatto valere l’esistenza della precedente assoluzione.
Secondo la Cassazione, la sentenza della giustizia militare avrebbe potuto costituire un elemento di prova importante per ricostruire i fatti e verificare eventuali differenze o contraddizioni tra i due procedimenti.
Tuttavia, la decisione militare non era stata prodotta davanti alla Corte di appello.
La Cassazione ha ricordato che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo processo sui fatti. La Suprema Corte non può effettuare per la prima volta accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti dal giudice di merito.
La difesa, quindi, non poteva recuperare davanti alla Cassazione una questione fondata su elementi fattuali che non erano stati sottoposti tempestivamente alla Corte di appello.
Contestata anche la qualificazione delle cartucce
La difesa aveva contestato anche la qualificazione delle 20 cartucce Parabellum 9×19 come munizioni da guerra.
Secondo il ricorrente, sarebbe stato necessario verificare se quelle munizioni fossero effettivamente destinate, per loro natura, all’armamento bellico.
La Suprema Corte, però, non ha esaminato nel merito questa contestazione.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nei motivi di appello.
Si tratta di un principio processuale importante: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta una questione che avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice di secondo grado.
La detenzione consapevole del materiale
La difesa aveva inoltre sostenuto che la responsabilità fosse stata ricostruita sulla base di semplici presunzioni e che non fosse stata raggiunta la certezza necessaria per una condanna.
Anche questa censura è stata respinta.
La Corte di appello aveva infatti indicato gli elementi dai quali aveva ricavato la consapevole disponibilità dell’imputato delle munizioni, della sciabola, del vestiario e degli altri oggetti rinvenuti.
La motivazione aveva inoltre spiegato perché gli oggetti non potessero essere ragionevolmente attribuiti ad altre persone o perché l’imputato non potesse essere considerato inconsapevole della loro presenza.
Per la Cassazione, quindi, una contestazione generica delle “presunzioni e inferenze” utilizzate dai giudici di merito non era sufficiente a mettere in discussione la decisione.
Il reato di detenzione è permanente: la prescrizione non parte dal congedo
La difesa aveva chiesto anche di dichiarare prescritto il reato di detenzione non denunciata.
Secondo la tesi sostenuta nel ricorso, il reato avrebbe dovuto considerarsi consumato nel momento del congedo dell’imputato, avvenuto nel 2016.
La Cassazione ha respinto categoricamente questa ricostruzione.
La Suprema Corte ha ribadito che la detenzione illegale di armi o munizioni ha natura permanente.
Ciò significa che il reato continua finché permane la situazione di detenzione illegale. Il termine per la prescrizione non decorre quindi dall’inizio della detenzione, ma dalla sua cessazione.
Nel caso concreto, la permanenza si era protratta almeno fino alla data dell’accertamento, avvenuto nel giugno 2019.
Considerando inoltre i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla legge, la Cassazione ha stabilito che il termine non era ancora maturato al momento della decisione e che la scadenza era fissata al 10 giugno 2027.
Il semplice fatto che l’imputato fosse stato congedato alcuni anni prima, quindi, non determinava automaticamente la cessazione della detenzione contestata.
Niente sospensione della pena e non menzione
La difesa aveva infine contestato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Anche questa censura è stata respinta.
La Corte di appello aveva rilevato la presenza di plurimi precedenti penali, circostanza desumibile anche dalla contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Secondo la Cassazione, tali precedenti erano sufficienti a rendere ostativa la concessione dei benefici nelle condizioni previste dalla legge.
Non era quindi necessaria un’ulteriore motivazione da parte della Corte di appello.
La decisione finale
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza offre diversi spunti di interesse sul rapporto tra giustizia militare e ordinaria. Una precedente assoluzione davanti al giudice militare non impedisce automaticamente un procedimento davanti al giudice ordinario quando le contestazioni riguardano fattispecie diverse, con elementi costitutivi e interessi tutelati differenti.
La pronuncia chiarisce inoltre che la sciabola, nel caso esaminato, è stata considerata tra gli oggetti che i giudici di merito hanno ritenuto nella consapevole disponibilità dell’imputato, ma dal testo della decisione non emerge una sua qualificazione come arma da guerra.
Resta centrale anche il principio sulla prescrizione: la detenzione illegale di armi e munizioni è un reato permanente e la prescrizione decorre dalla cessazione della detenzione, non dal momento in cui essa è iniziata.
Infine, la decisione conferma i rigorosi limiti del giudizio di Cassazione: questioni di fatto, documenti e precedenti decisioni giudiziarie che possono incidere sulla ricostruzione della vicenda devono essere sottoposti tempestivamente ai giudici di merito e non possono essere utilizzati per trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo processo sui fatti.