Visita la pagina Facebook di NSM
https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20250709/snpen@s10@a2025@n25210@tS.clean.pdf

Rifiuto del servizio militare e abolitio criminis: la Cassazione chiarisce i limiti della sospensione della leva

La Corte di Cassazione diverse volte si è pronunciata sul tema della revoca della sentenza per abrogazione della norma incriminatrice, con riferimento al reato di rifiuto del servizio militare previsto dall’art. 151 del codice penale militare di pace.

Il caso trattato oggi trae origine da un’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di revoca di una sentenza militare irrevocabile, fondata sull’assunto che l’abolizione del servizio militare di leva obbligatorio avesse determinato l’abolitio criminis della fattispecie penale contestata.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due principali profili: da un lato, la presunta violazione dell’art. 2 del codice penale, per effetto dell’asserita abolizione definitiva della leva; dall’altro, il difetto di competenza del giudice dell’esecuzione ordinario, ritenendo competente il giudice militare.

La sospensione della leva non equivale ad abrogazione del reato

Nel valutare il primo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il reato di cui all’art. 151 c.p.m.p. non è stato abrogato.

Secondo i giudici di legittimità, la normativa che ha introdotto il servizio militare professionale e disposto la sospensione della leva obbligatoria in tempo di pace non ha eliminato la fattispecie incriminatrice, ma ha inciso esclusivamente su una norma integratrice del precetto penale, limitatamente ai soggetti assoggettati all’obbligo di leva fino alla cessazione dell’ultimo contingente.

In tale contesto, trova applicazione l’art. 2, comma 4, cod. pen., che consente l’applicazione della legge più favorevole solo in assenza di una sentenza irrevocabile. Ne consegue che le condanne definitive pronunciate prima della sospensione della leva restano valide, non potendosi configurare una vera e propria abolitio criminis.

La Corte ha inoltre chiarito che il riferimento normativo al possibile “ripristino” del servizio di leva conferma che esso non è stato abolito, ma solo sospeso, potendo essere riattivato in caso di guerra o situazioni equiparate, secondo le procedure previste dalla legge.

Nessun contrasto giurisprudenziale rilevante

Quanto alla richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite, la Cassazione ha escluso l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale attuale, evidenziando come i precedenti difformi debbano considerarsi superati da una linea interpretativa maggioritaria e costante.

La giurisprudenza prevalente conferma che la sospensione del servizio militare di leva non determina la cessazione degli effetti penali delle sentenze irrevocabili già pronunciate per il rifiuto del servizio.

Difetto di giurisdizione del giudice dell’esecuzione ordinario

Diversamente, il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento al secondo motivo, relativo alla giurisdizione.

La Corte ha affermato che, permanendo la natura militare del reato, la competenza sull’istanza di revoca per abolitio criminis spetta al giudice dell’esecuzione militare, ai sensi dell’art. 402 del codice penale militare di pace, e non al tribunale ordinario.

Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata adottata da un giudice privo di giurisdizione, con conseguente illegittimità del provvedimento sotto tale profilo.

Principio di diritto

La decisione ribadisce un principio chiave: la sospensione della leva obbligatoria non equivale alla sua abolizione, e il reato di rifiuto del servizio militare continua a sussistere nell’ordinamento, con effetti penali pienamente validi per le condanne irrevocabili. In tali casi, la competenza sull’esecuzione resta attribuita alla giurisdizione militare.

Condivisione
errore: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!