Visita la pagina Facebook di NSM

La Corte di Cassazione ha chiarito un conflitto di giurisdizione sorto tra giudice ordinario e giudice militare riguardo a una stessa condotta contestata a un appartenente alle forze armate. L’interessato era accusato, davanti al giudice militare, di disobbedienza aggravata e, davanti al giudice ordinario, di rifiuto di atti d’ufficio.

Il giudice ordinario aveva richiesto la trasmissione degli atti, sostenendo che i due reati fossero collegati e che quello comune fosse più grave. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che, quando un’unica condotta può rientrare contemporaneamente in una norma del codice penale e in una del codice penale militare, occorre applicare il criterio della specialità previsto dall’art. 15 del codice penale. Questo criterio non valuta il diverso bene giuridico tutelato, ma confronta gli elementi strutturali delle norme per verificare se vi sia un’autentica sovrapposizione.

Nel caso esaminato, la condotta attribuita al militare è unica e coincide perfettamente con entrambe le figure di reato. Il soggetto, essendo al tempo stesso militare e pubblico ufficiale, avrebbe rifiutato di eseguire un ordine di servizio connesso a un intervento urgente di sicurezza. Gli elementi che specializzano le due norme sono presenti simultaneamente e rendono il concorso tra le fattispecie solo apparente.

Per evitare una doppia punizione basata sul medesimo comportamento, la Cassazione ha stabilito che debba prevalere la norma speciale: in questo caso, la legge penale militare, che si applica a una categoria ristretta e tutela interessi specifici dell’organizzazione militare.

La Corte ha quindi affermato che la giurisdizione corretta è quella del giudice militare, al quale devono essere trasmessi tutti gli atti del procedimento.

Condivisione
errore: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!