Visita la pagina Facebook di NSM

Roma – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le controversie relative al riconoscimento dei cosiddetti “sei scatti stipendiali” ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non della Corte dei conti.

La decisione, contenuta nell’ordinanza n. 28359/2025, è arrivata a seguito di un conflitto negativo di giurisdizione sollevato dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia, in una causa riguardante un ex appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza.

La vicenda

L’ex agente aveva richiesto il ricalcolo del trattamento di fine servizio, chiedendo l’applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. 387/1987, norma che estendeva il beneficio – inizialmente riservato agli ufficiali delle Forze Armate – anche al personale delle Forze di Polizia nei casi di cessazione dal servizio per limiti d’età (anticipato), inabilità o decesso.

Dopo un primo ricorso al TAR Puglia, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, la causa era stata riassunta davanti alla Corte dei conti, la quale, a sua volta, aveva sollevato conflitto ritenendo competente il giudice amministrativo.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha accolto il regolamento di giurisdizione, chiarendo che:

«Le controversie concernenti il trattamento di fine servizio del personale delle Forze di polizia di Stato, anche se insorte dopo la cessazione del rapporto, attengono a diritti patrimoniali connessi al pubblico impiego e spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo.»

I giudici supremi – con la sentenza 28359 dello scorso 26 ottobre 2025 – hanno sottolineato che il petitum sostanziale della causa non riguardava la misura o la decorrenza del trattamento pensionistico – materia di competenza del giudice contabile – bensì la corretta determinazione del TFS, strettamente connessa al rapporto di lavoro pubblico.

Implicazioni per il personale in quiescenza

La sentenza ribadisce un principio importante per il personale in pensione delle Forze Armate e di Polizia:
le domande di ricalcolo del TFS con i sei scatti stipendiali devono essere presentate al TAR competente, e non alla Corte dei conti, trattandosi di diritti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico e non da prestazioni previdenziali.

Condivisione
errore: Ci dispiace, il copia e incolla è disabilitato !!