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Variante 2 alle Istruzioni tecniche e procedurali relative agli eventi più comuni oggetto di trascrizione matricolare: nello specifico, variazioni matricolari connesse a procedimenti penali, alle attività di docenza, alla frequenza di corsi, al conseguimento di brevetti, nonché alle pubblicazioni.

1. Con la presente “Variante 2” vengono applicate le seguenti modifiche/integrazioni alle istruzioni di cui al rife. a. emanate dalla DGPM: a. il paragrafo 3., lettera b.(1) recante

“Corsi disposti dall’Amministrazione”, ultimo capoverso è da intendersi così modificato:

“I corsi nazionali ed esteri, svolti dal personale in servizio presso Organismi Internazionali, possono essere trascritti a matricola a istanza degli interessati. Le istanze corredate dalla documentazione probatoria (tutti gli atti dovranno, tra l’altro, essere provvisti della traduzione in lingua italiana, mentre dovranno essere utilizzate le copie facsimile di traduzioni, predisposte da SMD per i diplomi/attestati di mera partecipazione corsi, rese disponibili e scaricabili sulla pagina “Repository di documenti” del portale tematico del Servizio Linguistico del portale Archimede1 ) rilasciata dal Comando dell’Organizzazione Internazionale che ha pianificato il corso o dal Quartier Generale Italiano che ha in forza il personale in argomento, Senitoff (Senior Italian Officer)/NS E (National Support Element)/Addetto per la Difesa, devono essere gerarchicamente indirizzate alla Direzione Generale per il Personale Militare tramite l’Ufficio competente dello Stato Maggiore/Comando Generale (competente per gli Appuntati e Carabinieri anche alla trattazione e definizione delle istanze) che contestualmente fornirà il proprio parere circa la “significatività” del corso ai fini della conseguente iscrizione a matricola. Sono fatte salve procedure di semplificazione poste in essere da questa Direzione Generale d’intesa con gli Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”;

b. il paragrafo 3, lettera e., primo capoverso è da intendersi così modificato:

“La trascrizione viene autorizzata da questa Direzione Generale su istanza degli interessati debitamente supportata da validi elementi attinenti ai riflessi dell’attività in ambito militare e sul potenziale futuro impiego o sviluppo di carriera dello stesso. Le domande, corredate della documentazione probatoria e di una certificata traduzione per i titoli conseguiti all’estero, devono essere inviate con sollecitudine a questa Direzione Generale, unitamente al parere di significatività (tranne per le docenze) reso dal competente Ufficio dello Stato Maggiore di  Forza Armata/Comando Generale o Alto Comando competente per materia. Il parere deve essere dato in conformità agli elementi, ai criteri e ai requisiti indicati nella presente circolare. Sono fatte salve le procedure di semplificazione attinenti a singole tipologie di brevetti, poste in essere da questa Direzione Generale d’intesa con gli Stati Maggiori/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”;

c. il paragrafo 4, lettera b., terzo capoverso, terzo alinea è da intendersi così modificato: “per gli articoli pubblicati sulla testata di cui al settimo alinea, le istanze di trascrizione riferite agli articoli/saggi in argomento devono essere corredate del parere tecnico e di significatività rilasciato dall’Ufficio Comunicazione Difesa; tale attestazione sarà consegnata direttamente all’autore dell’articolo, che la accluderà alla domanda per l’annotazione a matricola, inviando la richiesta di trascrizione a questa Direzione Generale per il tramite della propria Forza Armata/Arma dei Carabinieri”.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE

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