SIULP: Effetti della incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

Un nostro affezionato lettore, in pensione per anzianità contributiva, ci chiede chiarimenti in relazione alla possibilità di cumulare un reddito con la propria pensione. Per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

L’INPS ha pubblicato il 30 gennaio 2024 un comunicato stampa in cui ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, sono previsti la sospensione della pensione e il recupero delle mensilità pagate indebitamente.

Nello stesso comunicato stampa vengono riepilogati i casi di incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro subordinato. In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.

L’Istituto provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

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