In seguito alle detrazioni sulla busta paga del finanzieri, derivate dal conguaglio fiscale, il SINAFI ha scritto al Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Giancarlo Giorgetti.
Pregiatissimo Signor Ministro, come ormai consuetudine, in occasione delle operazioni di conguaglio fiscale effettuate dal datore di lavoro, previste dall’art. 23 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dall’art. 51 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), sono giunte a questa Organizzazione Sindacale numerose segnalazioni, da parte di iscritti e non, in relazione agli elevati importi (conguagli a debito) che saranno trattenuti con la busta paga di febbraio.
Le operazioni di conguaglio fiscale a debito vengono effettuate, come previsto dalle norme di riferimento, in un’unica soluzione, in questo periodo incidendo oltremisura sull’oggettiva perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni, dovuta all’inflazione ed alla situazione socio-economica degli ultimi anni.
Allo stato attuale il conguaglio fiscale a debito può essere rateizzato, su richiesta del dipendente, solamente in caso di incapienza della retribuzione.
Si evidenzia, inoltre, che da qualche anno non viene più inviato preventivamente al dipendente il “Prospetto dimostrativo delle ritenute d’acconto” effettuate nell’anno in riferimento.
Tale prospetto permetterebbe al lavoratore di verificare la corretta applicazione delle operazioni di conguaglio e di creare, in caso di un auspicabile intervento legislativo che permetta la rateizzazione del debito (auspicio di questa O.S.), i presupposti tecnici per la richiesta di “dilazione” da parte del dipendente.
E’ opportuno sottolineare, infine, che la nostra retribuzione sconta (in questo contesto) delle variabili relative a somme (promozioni di grado, compensi per lavoro straordinario…) che non sempre sono corrisposte in periodi ben determinati ma delle quali si conosce in linea di massima e preventivamente l’ammontare.
La circostanza appena menzionata (preventiva conoscenza dell’ammontare di eventuali somme aggiuntive) permetterebbe al personale di accedere alle previsioni di cui alla Circolare del 23/12/1997 n. 326 dell’Agenzia delle Entrate, la quale prevede che “nell’effettuazione delle ritenute il sostituto può, d’accordo con il sostituito (dipendente) applicare un’aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all’erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, l’imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata…”.
Certi di un suo sicuro interesse e riscontro, cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.
Il Segretario Generale Alessandro Margiotta