SIAP: Legge di Bilancio 2024 – Estratto e Sintesi

LEGGE DI BILANCIO 2024

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DI INTERESSE IN TEMA DI SPECIFICITA’ PER IL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

Art. 1 – Comma 18. (Premi di risultato: Imposta sostitutiva del 5%) 18. Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.(3)

3 Comma 182
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (91), entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Art. 1 – Comma 347.

347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 da destinare, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022 -2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(33)

33- Art. 19 Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Le associazioni riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale

Art. 1 – Comma 348.

In relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell’ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa

Art. 1 – Comma 349.
349. Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella: (Importi in euro)
Esercito italiano 6.948.600
Marina militare 2.217.525
Aeronautica militare 2.981.475
Capitanerie di porto 775.125
Arma dei carabinieri 8.000.550
Guardia di finanza 4.449.000
Polizia di Stato 7.426.200
Polizia penitenziaria 2.855.400
Vigili del fuoco 2.645.400. Ulteriori info consultabili sul sito del SIAP

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