COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO IN MERITO ALLE ASPETTATIVE DI VITA.

 13 novembre 2023 a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Un lettore chiede chiarimenti in merito al comma 2, dell’art. 88 della legge di bilancio “all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».”

Risposta Col comma 2, dell’art. 15, del decreto legge n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, il legislatore ha sospeso gli adeguamenti alle aspettative di vita fino al 31/12/2026 con riferimento ai soli requisiti per la pensione anticipata e non di vecchiaia.

È bene precisare che tale sospensione riguardava esclusivamente le pensioni anticipate soggette alla legge Fornero e non le pensioni di anzianità del personale del comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico soccorso, in quanto soggetto a normativa pensionistica di specifica con requisiti inferiori e in attesa di essere armonizzata alla legge Fornero.

La legge di Bilancio, almeno alla bozza in discussione alla Camera del 6 novembre, al comma 2, dell’art. 88 anticipa al 1 gennaio 2025 il ripristino dell’adeguamento alle aspettative di vita. La riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all’evoluzione della speranza di vita.

Inoltre, come si è avuto modo di spiegare in un articolo pubblicato il 20 ottobre scorso, il calo dell’aspettativa di 4 mesi nel biennio 2023/24 e 2025/26, secondo la normativa vigente, non comporta una variazione negativa dei requisiti per il pensionamento, ma il recupero della diminuzione in sede di adeguamenti successivi previsti ogni biennio, è matematico che anche per il biennio 2027/2028 i requisiti di accesso non aumenteranno e, nella peggiore delle ipotesi, quelli del 2029/2030 aumenteranno di due mesi.

Le tabelle a seguire indicano i requisiti per il diritto e il trattamento di pensione del personale del comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso

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