https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201504065&nomeFile=202001562_11.html&subDir=Provvedimenti

Lex. 104 e sovraffollamento sede richiesta. Illegittimo il diniego al trasferimento del militare.

I giudici ritengono opportuno evidenziare, in via meramente parentetica ed incidentale, l’illegittimità della Circolare n. 379389/09, invocata dall’Amministrazione, mediante la quale si impone al richiedente il trasferimento ex art. 33 L. 104/1992 di indicare un massimo di tre sedi.

In tal modo – sostengono –  viene infatti preclusa all’interessato la possibilità di sottoporre al vaglio dell’Amministrazione un maggior numero di sedi che, a parità di vicinanza con il luogo di residenza del familiare non autosufficiente, ben potrebbero presentare una situazione di organico maggiormente favorevole, consentendo l’accoglimento della richiesta.

Con la sentenza n. 819 del 03.04.2023, il TAR Lombardia afferma che l’incompatibilità al trasferimento richiesto dal militare, ai sensi dell’art. 33 comma 5 L.104/1992, non può ravvisarsi esclusivamente nel sovraffollamento riscontrabile in tutte le sedi utili al riavvicinamento del richiedente.

Il militare impugna giudizialmente il provvedimento di diniego alla sua richiesta di trasferimento, ai sensi dell’art. 33 comma 5 L.104/1992, in una caserma attigua alla residenza della madre, portatrice di handicap grave.

La sentenza

Il TAR rileva, preliminarmente, che il trasferimento, per esigenze legate all’accudimento di un familiare lontano che versa nelle condizioni descritte dall’art. 33, comma 5, L. 104/1992, deve essere valutato come una tutela della persona affetta da disabilità e non come un beneficio del militare richiedente.

Per i Giudici, ne consegue che la relativa domanda non può essere respinta sulla base di un’incompatibilità dovuta alla presenza di un eccessivo numero di militari in tutte le sedi utili al riavvicinamento del richiedente.

Secondo la sentenza, infatti, tali condizioni di soprannumero sono imputabili a un’errata gestione del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione e non è, dunque, ragionevole farne carico al soggetto che debba prestare assistenza a un familiare non autosufficiente.

Su tali presupposti, il TAR Lombardia accoglie il ricorso del militare e riconosce il medesimo il diritto ad essere trasferito.

FONTE lavorosi.it

 

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