L’educazione alimentare nelle scuole militari e di polizia. Ecco la proposta di legge

Introduzione dell’insegnamento dell’educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole, nelle università e negli enti di istruzione e formazione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

d’iniziativa del deputato MINARDO

Art. 1.

1. A decorrere dall’anno scolastico 2024/ 2025 è introdotto nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado e nelle università l’insegnamento della materia di « educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani ».

2. Alla materia di insegnamento di cui al comma 1 sono destinate centoventi ore nel corso dell’anno scolastico o accademico, con una frequenza minima di tre ore settimanali.

3. L’insegnamento della materia di « educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani » è introdotta nelle scuole e nelle accademie militari delle Forze ar- mate, nonché nelle scuole e negli enti di istruzione e formazione del comparto sicurezza.

4. L’Arma dei carabinieri, in ragione delle prerogative e della competenza in materia di sicurezza, di sanità, igiene, sofisticazioni alimentari e tutela della qualità agroalimentare, fornisce il proprio qualificato contributo nelle attività di formazione di cui alla presente legge.

Art. 2. (Finalità dell’insegnamento)

1. L’insegnamento della materia di « educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani » è organizzato attraverso un programma multidisciplinare teso a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

a) promuovere la salute e gli stili di vita salutari, diffondendo la conoscenza dei fattori determinanti della salute e dei comportamenti richiesti per mantenere e migliorare la salute e il benessere fisico e mentale;

b) promuovere la consapevolezza dell’importanza dell’attività fisica per la salute e incoraggiare gli studenti a praticare regolarmente esercizio fisico come parte di uno stile di vita sano;

c) insegnare l’importanza dell’alimentazione per la salute e l’impatto positivo di una dieta equilibrata sulla salute cardiovascolare, la riduzione del rischio di obesità, diabete e altre malattie croniche;

d) insegnare le basi della nutrizione, inclusi i macro e i micro nutrienti nonché le fonti dei nutrienti nei vari alimenti che formano i pasti nella dieta di uso comune;

e) promuovere la conoscenza di scelte alimentari salutari, quali integrare frutta e verdura nella dieta, scegliere alimenti ad alto contenuto di fibre, proteine magre e grassi sani, scegliere e preparare alimenti nutrienti e a basso contenuto calorico;

f) insegnare a interpretare correttamente le etichette alimentari, a valutare il contenuto e il profilo nutrizionale degli alimenti, a riconoscere i prodotti di qualità certificata (biologici, DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG), a identificare l’origine e la provenienza dei prodotti, a riconoscere gli ingredienti cui bisogna prestare particolare attenzione in caso di uso eccessivo (eccesso di sale, zucchero e grassi saturi, conser- vanti, coloranti), a prevenire le frodi alimentari e a diffondere la cultura della legalità;

g) insegnare a identificare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) nel rispetto della normativa europea e nazionale;

h) promuovere la consapevolezza dei cibi che comportano effetti negativi sulla salute aiutando a esercitare il pensiero critico di fronte alle tendenze e alla pressione pubblicitaria dei media;

i) promuovere la conoscenza del patrimonio enogastronomico e culinario, delle tradizioni alimentari e delle basi della dieta mediterranea, dei prodotti tradizionali e di qualità, sottolineando l’importanza di preservare gli aspetti positivi delle diverse cul ture e adottare scelte alimentari sane, equilibrate e di gusto;

l) promuovere la consapevolezza della sostenibilità alimentare e l’importanza della scelta di alimenti prodotti in modo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e degli animali e con il minor spreco possibile di risorse, quali terra, acqua, energia, concimi o medicinali;

m) sensibilizzare al buon uso dei prodotti alimentari e ai sistemi ottimali di conservazione e d’imballaggio al fine di ridurre lo spreco alimentare e l’inquinamento;

n) promuovere il consumo di alimenti prodotti localmente e di stagione, privilegiando prodotti autoctoni a tutela della biodiversità, le filiere di produzione corte o acquistando direttamente dal produttore, al fine di sostenere il reddito dell’agricoltore custode, di ridurre l’emissione di CO2 , di ridurre l’insorgenza di patologie cronicodegenerative, di avere cittadini sempre più sani e felici diffondendo la cultura della prevenzione;

o) sensibilizzare sulle tematiche dei rifiuti solidi urbani, sulla riduzione delle emissioni di CO2 , sulla green economy, sull’economia circolare, sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio energetico.

Art. 3. (Disposizioni programmatiche)

1. Il Ministro dell’istruzione e del merito, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della difesa, il Ministro degli interni, il Ministro della giustizia e il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento della materia di « educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani » e le linee guida didattiche e pedagogiche e i documenti di orientamento o di base per i vari temi di insegnamento con riferimento agli obiettivi di cui all’articolo 2;

b) stabilisce le modalità pratiche per l’organizzazione e lo svolgimento dei programmi di insegnamento delle scuole pubbliche, attuando strategie che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti e facendo in modo che il lavoro in classe sia integrato con attività di laboratorio e con attività esterne che possono essere organizzate in collaborazione con enti locali e associazioni, con altre scuole e istituti universitari;

c) identifica le classi dei docenti o esperti di altri enti pubblici aventi le competenze tecniche e scientifiche atte a garantire l’insegnamento e il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2;

d) si avvale del qualificato apporto dell’Arma dei carabinieri e delle sue articolazioni per perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4. (Altre disposizioni)

1. Il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro degli interni e il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il programma di insegnamento della materia di « educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani » organizzato nelle Accademie militari, nelle scuole delle Forze armate e di polizia, tenendo conto delle particolari esigenze del personale addetto alla difesa e alla pubblica sicurezza.

2. L’Arma dei carabinieri, se richiesto, può fornire il proprio qualificato apporto formativo in linea con quanto stabilito negli articoli 1 e 2.

Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. L’introduzione del programma di insegnamento della materia di « educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani » non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell’introduzione del programma di insegnamento, fermo restando il limite stabilito a legislazione vigente, il monte ore complessivo dei percorsi formativi e didattici è conseguentemente rimodulato.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Le amministrazioni competenti destinano un importo non inferiore a 10 milioni di euro all’anno delle risorse a loro disposizione ad attività extrascolastiche e lavorative di promozione e divulgazione dei temi dell’educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani, a convenzioni con strutture sportive e ricettive fornite di centri benessere e a strutture sanitarie, anche private, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione di patologie cronico-degenerative.

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