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Regime transitorio sullo stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata

Resa nota la nuova circolare datata 11 aprile 2023 facente seguito al foglio .n. 487885 del4 agosto 2015, denominato “Direttiva Volontari in Ferma Prefissata”. La pubblichiamo di seguito.

PREMESSA
La Direttiva sullo Stato Giuridico dei Volontari In Ferma Prefissata – Ed. 2015 (di cui al foglio a seguito) deve intendersi in vigore sino alla data di collocamento in congedo di tutto il personale VFP1/VFP4 in servizio, fatta eccezione per gli istituti di seguito riportati, previsti dal Codice dell’Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni.

AVANZAMENTO
I VFP1 sono ammessi alla ferma con la qualifica di Soldato per l’Esercito Italiano, Comune di 2^ classe per la Marina Militare, Aviere per l’Aeronautica Militare. I VFP4 sono ammessi alla ferma con il grado di Caporale e corrispondenti. Tale categoria di personale consegue il grado di Graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

PERMESSI, LICENZE
a. Permessi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai Volontari in Ferma Prefissata che facciano richiesta in tempo utile il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per periodi brevi, entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell’anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni di Forza Armata.

b. Festività. I Volontari in Ferma Prefissata che prestano servizio nei giorni festivi (le domeniche e gli altri giorni riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del Comune sede di servizio, se ricadente in giorno feriale) hanno diritto al recupero della festività (art. 1501, co. 3 e 3-bis del c.o.m. modificato e integrato dalla l. n. 119/2022).

c. Licenza ordinaria: per i VFP4 in rafferma biennale ovvero annuale: la durata della licenza ordinaria, di cui all’articolo 1502, comma 1, è la seguente:

– trentadue giorni lavorativi, se l’orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni;

– ventotto giorni lavorativi, se l’orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni.

RAFFERME
I VFP1 reclutati nel 2022 potranno essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma di un anno. Le modalità procedurali di ammissione alla rafferma continuano ad essere regolamentate dal Decreto Ministeriale 28 aprile 2014 e successive modificazioni, nonché dal discendente Decreto Direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014.

I VFP4 ammessi alla ferma quadriennale potranno essere ammessi con riserva alle rafferme biennali fino alla definizione della graduatoria di merito per il transito in s.p., se reclutati: – prima del 2017: n. 2 rafferme biennali utilizzabili; – dal 2017 al 2019: n. 1 rafferma biennale utilizzabile; – nel 2020: n. 1 rafferma annuale utilizzabile; – dal 2021 al 2024: nessuna possibilità di rafferma.

Anche per tale categoria di Volontari continueranno ad applicarsi al fine della concessione della rafferma biennale il Decreto Ministeriale 23 aprile 2015 e il Decreto Direttoriale discendente

TEMPORANEA INIDONEITA’ AL SERVIZIO
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1503, co. 2 del c.o.m. in merito ai VFP1/VFP4 giudicati temporaneamente non idonei al servizio, come di seguito specificato: – per i VFP1 fino ad un massimo di 4 mesi nel primo anno di ferma ovvero nella rafferma, 15 giorni per ciascun mese di prolungamento (non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti);

– per i VFP4, fino alla misura massima di diciotto mesi nella ferma prefissata quadriennale, dodici mesi per la rafferma biennale e sei mesi per la rafferma annuale.

TRANSITO NELL’AREA FUNZIONALE CIVILE
L’art. 930 del COM, così come novellato dal D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, amplia l’area di legittimazione attiva al transito nelle aree civili, consentendo anche ai Volontari in ferma prefissata di transitare nei ruoli civili al verificarsi di determinate condizioni di seguito indicate.

L’art. 930 comma 1-bis −già inserito nel COM dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94− prevede tra i legittimati anche i “volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei, ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all’articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato”. Pertanto, nei casi di rafferma concessa con riserva, in attesa della graduatoria di merito VSP, il predetto comma si applica ai VFP4 che vengono 3 riformati dopo che è già avvenuto lo scioglimento positivo della riserva relativa alla rafferma concessa (quindi dopo l’uscita della graduatoria VSP del concorso collegato alla rafferma) fin quando rimangono nello status di ‘VFP4 idonei non vincitori’.

In base all’art. 930 comma 1-bis.1. lett. a) –introdotto dal D.Lgs. n. 173/2019− la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai “volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l’immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall’immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”.

Nei casi di rafferma concessa con riserva, in attesa della graduatoria VSP, tale comma si applica ai VFP4 raffermati con riserva in attesa della graduatoria VSP, che risultano temporaneamente non idonei all’atto della pubblicazione della graduatoria da cui vengono sospesi e che siano riformati successivamente (ossia dopo la pubblicazione della graduatoria di merito relativa al concorso VSP collegato alla rafferma) e conseguentemente esclusi dalla procedura concorsuale.

L’art. 930 comma 1-bis.1. lett. b) individua, altresì, come legittimati al transito anche i “volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonché volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato infermità ascrivibili alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, riconosciute dipendenti da causa di servizio”.

Pertanto, si applica ai VFP1, VFP4 riformati prima della scadenza della ferma quadriennale e ai VFP4 raffermati con riserva in attesa della graduatoria VSP, riformati tra la fine della scadenza della ferma quadriennale e il giorno anteriore alla graduatoria di merito del concorso VSP collegato alla rafferma (cioè prima della pubblicazione della graduatoria).

PROSCIOGLIMENTI
L’art. 960 del c.o.m., così come modificato e integrato dalla l. n. 119/2022, stabilisce che la proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal Comandante di Corpo qualora il Volontario in ferma prefissata abbia conseguito la qualifica di “insufficiente” ovvero giudizi negativi in sede di documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi.

PROLUNGAMENTO AI FINI CONCORSUALI
Per i VFP1 che presentano la domanda per il reclutamento quale VFP4, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato per iter concorsuale, previa dichiarazione di assenso del Volontario, fino al 2024. (2198 bis co. 7) Invece, per i VFP4 che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato, previo consenso, fino al 2026. Quanto precede, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all’art. 2207 del c.o.m..

TRATTAMENTO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico dei VFP1 viene allineato a quello previsto per i VFI (più favorevole)

CIRCOLARE INTEGRALE

 

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