Modifica all’articolo 1465 del codice dell’ordinamento militare. On. Mininno presenta il DL S.2642

Lo scorso 13 giugno 2022, il Senatore Mininno ha presentato il DL S.2642, non ancora assegnato. Di seguito il comunicato alla Presidenza e la proposta di modifica dell’articolo 1465.

Modifica all’articolo 1465 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti per i militari

ONOREVOLI SENATORI. – Con la pronuncia n. 278 del 23 luglio 1987, la Corte costituzionale ha chiarito che la Costituzione repubblicana ha superato radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare e ha ricondotto anche quest’ultimo nell’ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, compresi i militari.

L’ordinamento militare non è quindi autonomo rispetto a quello statuale ma, al contrario, « si informa allo spirito democratico della Repubblica » (articolo 52, terzo comma, della Costituzione) e, pur avendo principi e valori propri, è parte integrante dell’ordinamento giuridico generale della Repubblica da cui deriva.

Ne consegue che « Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini », come affermato dall’articolo 1465, comma 1, primo periodo, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato « codice ». Il successivo periodo del medesimo comma 1 prevede però che possano essere imposte ai militari « limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali ».

Tale compressione trova giustificazione nell’esigenza di bilanciamento dei predetti diritti con la necessità di « garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate », ossia la difesa della Patria, « sacro dovere del cittadino » (e a fortiori di quello in uniforme) secondo il primo comma dell’articolo 52 della Costituzione, interesse anch’esso costituzionalmente rilevante e certamente non meno fondamentale.

Con sentenza n. 126 del 2 maggio 1985, la Corte costituzionale ha stabilito i limiti entro i quali la compressione dei diritti costituzionali può spingersi; la legge, « affermando che spettano ai militari i diritti dei cittadini e prevedendo che (…) possono essere imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di tali diritti e l’osservanza di particolari doveri al (solo) fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate (…) rispecchia l’esigenza, la quale promana dalla Costituzione, che la democraticità dell’ordinamento delle Forze armate sia attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali ».

É compito del legislatore risolvere questa esigenza di bilanciamento di interessi costituzionali contrapposti, prevedendo per i militari le limitazioni strettamente necessarie a garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati allo strumento militare, senza le quali verrebbero compromesse la difesa e la sicurezza dello Stato e della collettività.

Di seguito si elencano le limitazioni ai diritti costituzionali dei militari contenute nel codice.

La libertà di circolazione sul territorio nazionale (articolo 16, comma primo, della Costituzione) può essere limitata ai militari dal comandante di corpo o da altra autorità superiore per imprescindibili esigenze di impiego, vietando o riducendo in limiti di tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio (articolo 1469, commi 1 e 2, del codice); il diritto di soggiornare senza restrizioni (articolo 16, comma primo, della Costituzione) è precluso al militare, avendo questi l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio, salvo autorizzazione del comandante di corpo ad alloggiare o pernottare in località diversa (articolo 1469, comma 4, del codice); il diritto « di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi » (articolo 16, comma secondo, della Costituzione) è negato al militare che non abbia ottenuto apposita autorizzazione (articolo 1469, comma 3, del codice); la libertà di riunione (articolo 17 della Costituzione) è vietata ai militari nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio e, fuori dai predetti luoghi, sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o che siano in uniforme (articolo 1470 del codice); il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (articolo 21 della Costituzione) è escluso per i militari quando riguardi argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione (articolo 1472 del codice); il diritto di associazione (articolo 18 della Costituzione) è subordinato al preventivo assenso del Ministro della difesa nel caso di costituzione di associazioni o circoli fra militari (articolo 1475, comma 1, del codice); il diritto di sciopero (articolo 40 della Costituzione) non può essere esercitato dai militari (articolo 1475, comma 4, del codice); l’esercizio della libertà in ambito politico (articolo 49 della Costituzione) è compresso per i militari che, pur potendo iscriversi ai partiti politici e candidarsi alle elezioni, non possono assumere, nell’ambito di una formazione partitica, alcuna carica sta tutaria neppure di carattere onorario. Solo di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 13 giugno 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del codice, ha ammesso per i militari il diritto alla sindacalizzazione (articolo 39 della Costituzione), seppur nei limiti del sindacato di categoria.

L’articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382, prevedeva proprio che solo la legge potesse imporre ai militari « limitazioni nel­ l’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali ».

Nel 2010 il legislatore nel formulare l’articolo 1465 del codice, che ha recepito il predetto articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ha parzialmente innovato la precedente disciplina, eliminando la riserva di legge prevista per la determinazione dei suddetti limiti. Ciò significa che la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti può avvenire anche mediante un atto interno all’ordinamento militare (ad esempio un regolamento).

Indipendentemente dalla legittimità di questa modifica, dal momento che potrebbe configurarsi un vizio di eccesso per esorbitanza dall’oggetto della delega, la soluzione adottata si presta ad evidenti dubbi di costituzionalità.

Pertanto il presente disegno di legge, nel riformulare il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1465 del codice, ripristina la riserva di legge in materia di limitazione dei diritti costituzionali per i militari.

Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 1465 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La legge può imporre ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali, al solo fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate

QUI il DL S.2642

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