PENSIONI SICUREZZA E DIFESA:RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA’ DI RISCATTO AI SENSI ART. 5, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 165

TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEL PERSONALE MILITARE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO: FINALMENTE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA’ DI RISCATTO AI SENSI ART. 5, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 165

24 marzo 2022 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

Il comma 3, dell’art. 5, del D. Lgs. n. 165/97 prevede che si possano riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, i periodi di servizio comunque prestato.

La norma, in sostanza, consente di acquisire a pagamento la supervalutazione di un quinto del periodo di servizio utile ai fini del diritto e della misura della pensione ove il periodo non risulti già oggetto di supervalutazione figurativa (es. servizio operativo o di istituto, servizio di volo, eccetera) che permette di aggiungere ulteriore anzianità contributiva utile per anticipare l’uscita in alcuni casi, di raggiungere una contribuzione, al 31/12/95, di anni 18 per il passaggio al sistema retributivo in altri ovvero di godere di una maggiore quota parte della pensione calcolata col sistema retributivo (quella maturata fino al 31/12/95) all’interno di una pensione calcolata complessivamente nel sistema misto.

Destinatari

Possono esercitare tale facoltà il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo operativo dei Vigili del Fuoco, ma dal 1 gennaio 1998 solo entro il limite massimo di 5 anni.

Periodi computabili

Per servizio comunque prestato, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione, anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari e come volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/1997.

Disposizioni circolare Inps

L’Inps con la circolare n. 118 del 18/12/2018 ha fornito indicazione in ordine alle modalità applicative dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/97, significando che non potevano essere accolte le richieste di riscatto, qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda, avesse maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a 5 anni. Sostanzialmente, se alla data della domanda l’interessato ha già raggiunto il limite massimo di 5 anni di aumenti di servizio figurativi (senza onere) derivanti da attività di volo, operativo ecc. ecc., il riscatto non è possibile. Già da una prima lettura della circolare sono emerse perplessità sulla legittimità del rifiuto del riscatto se, al momento della domanda, sono stati già maturati i 5 anni di maggiorazione di servizio che approfondendo, a seguito sollecitazioni di vari colleghi a cui l’Inps aveva negato il riscatto, si sono trasformate in certezza del fatto che Istituto di Previdenza avesse interpretato la norma in modo errato. A tal proposito, sono state predisposte istanze in autotutela per vari colleghi da inoltrare all’Inps e in caso di non accoglimento ovvero di silenzio rifiuto (principio purtroppo vigente nei rapporti cittadino/Inps) di ricorrere alla Corte dei Conti. Alcuni di loro si sono limitati alla semplice istanza, altri sono ricorsi ad avvocati che hanno puntato su motivazioni diverse e hanno perso il ricorso.

Istanza in autotutela con le seguenti motivazioni:

  • l’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/1997 dispone che: “…gli aumenti di periodo di servizio nei limiti massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato….”. Con detta disposizione il Legislatore ha quindi dato la possibilità di riscattare, a titolo in parte oneroso, periodi di attività di servizio di qualsiasi natura diversamente da come avviene per le maggiorazioni di servizio computate d’ufficio senza onere a carico del militare;
  • la norma non detta un arco o limite temporale in cui avanzare istanza di riscatto se non quello che venga richiesto in costanza di servizio, pertanto, può essere avanzata in qualsiasi momento e, non osta il fatto che, nel frattempo, siano stati già riconosciute maggiorazioni di servizio di tipo “figurativo”. La maggiorazione di servizio richiesta col riscatto, ai sensi della succitata normativa, non si somma ai precedenti aumenti di servizio, se oltre il limite complessivo previsto in anni 5, ma si sottraggono a quelli già computati d’ufficio in quanto l’istanza, tra l’altro con onere, costituisce una manifesta rinuncia ad una corrispondente maggiorazione già attribuita d’ufficio.
  • in sintesi, un riscatto a titolo oneroso, per esempio di 6 mesi, presentato in un momento in cui si è già raggiunto il limite massimo previsto di cinque anni, fa venir meno una corrispondente maggiorazione di servizio computato figurativamente, con la sola conseguenza di riconoscere la stessa maggiorazione ma in un arco temporale diverso.

Una tesi diversa genererebbe una disparità di trattamento, tra lo stesso personale, solo per aver proposto domanda in tempi diversi, mentre è cosa risaputa che l’unica differenza che può esserci è nell’onere da sostenere in quanto dettato dal combinato disposto dell’età anagrafica e dello stipendio in godimento alla data della domanda.

Oggi, per fortuna, nella sostanza, le motivazioni elencate nell’istanza in autotutela sono state recepite e accolte dalla giurisprudenza recente della Corte dei Conti ( II Sezione Giurisdizionale di Appello n. 223 depositata il 5/7/2021 e sentenza n. 92/2022 depositata 8/3/2022) che ritiene che per tali riscatti bisogna fare esclusivamente riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione di servizio oggetto della domanda a prescindere dalla data della domanda stessa, specificando che l’istanza va a scomputare, di fatto, le maggiorazioni di servizio già maturate (ed aggiungerei tra l’altro senza onere in quanto figurative) in modo da rispettare il limite massimo di 5 anni previsto dal comma 1, art. 5, del D. Lgs. 165/97.

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