https://drive.google.com/file/d/1USEGe7uf2sJgFOtBodsIrR3flDgM2BgY/view?fbclid=IwAR2ATfNhTBWoXdPWSKXE4wBnPzX0IPxXvcXil2t6Ha2PLlotd284eB_K9-Y

Concorso pubblico per il reclutamento di 456 allievi marescialli nelle Forze armate

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate. 

Sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centotrentasette allievi marescialli dell’Esercito;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centosessantadue allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centocinquantasette allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.

I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell’art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 8. Per saperne di più, clicca QUI

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