La limitazione all’accesso alle mense di servizio senza Green Pass è legittima?
Alcune riflessioni giuridiche riguardanti l’applicazione delle disposizioni normative, in assenza dell’obbligatorietà vaccinale, in relazione alla recente direttiva del Ministero dell’Interno.
Senza assumere alcuna posizione ideologica riguardo alla validità della vaccinazione, quale strumento utile per contrastare la diffusione del Covid-19, né alcuna tesi divergente da quella proposta dalla comunità scientifica e dall’autorità governativa.
Di seguito la nota con cui è stata richiesta al Comando Generale della Guardia di Finanza una preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali.
Prot. 11/2021/SG Roma, 16/08/2021
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma
tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it
OGGETTO: Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Green Pass. Accesso alle mense di servizio.
Premessa
Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni e moniti di apprensione riguardanti la possibile introduzione di nuove limitazioni connesse alla certificazione del c.d. Green pass.
In particolare è stata emanata la nuova disposizione del 14 agosto u.s. dal Ministero dell’Interno, con la quale ha comunicato che, con decorrenza immediata, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la consumazione del pasto all’interno delle mense di servizio dovrà essere consentila solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi Covid-19.[1]
Al riguardo occorre premettere che non si intende assumere alcuna posizione ideologica riguardo alla validità della vaccinazione, quale strumento utile per contrastare la diffusione del Covid-19, né si vuole proporre alcuna tesi divergente da quella proposta dalla comunità scientifica e dall’autorità governativa.
Fatto sta che, in assenza di un obbligo vaccinale, rimane libera la scelta del personale dipendente all’adesione alla campagna vaccinale.
Il presente contributo si limiterà, pertanto, a una mera valutazione circa l’applicabilità della stessa disposizione emanata dal Ministero dell’Interno, sotto il profilo prettamente giuridico.
Le disposizioni in vigore
Il Decreto legge n. 150/2021 ha previsto, a partire dal 6 agosto u.s., l’accesso a determinati servizi e attività consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto legge n. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/ 2021.
Con la Circolare n. 022074/2021 datata 05 agosto 2021, codesto Comando ha indicato le disposizioni applicabili riguardanti le misure previste dal D.L. n. 105/2021, concernente le misure covid-19 e le limitazioni connesse alla certificazione del Green pass.
Dette disposizioni sono conformi a quelle emanate il 5 agosto u.s. dal Ministero dell’Interno[2].
Tra le disposizioni esplicative è presente quella attinente alle mense obbligatorie di servizio (M.O.S.), per le quali è stato espressamente disposto che l’obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 non sia previsto per la fruizione del trattamento alimentare presso le mense obbligatorie di servizio per il personale avente diritto, essendo tale attività esentata ai sensi della normativa vigente.
Correttamente è stato distinto l’accesso ai servizi di ristorazione in regime di convenzione con esercizi privati, per i quali, in assenza di spazi all’aperto, è consentito soltanto a coloro che siano muniti di certificazioni verdi COVID-19.
Come riferito in premessa, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare del 14 agosto, con la quale ha comunicato che, con decorrenza immediata, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la consumazione del pasto all’interno delle mense di servizio dovrà essere consentila solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi Covid-19.[3]
Al riguardo non si conoscono, peraltro, neppure quali sarebbero le indicazioni emanate dal Ministero della Salute.
Diversamente, nel sito governativo COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo, è indicato l’obbligo di esibizione del certificato verde per l’accesso alle mense aziendali[4].
Interpretazione giuridica
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 105/2021, ha aggiunto al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’articolo 9 bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), il quale prevede: “1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; —omissis—“.
Il riferimento è, quindi, all’articolo 4 del D.L. n. 52/2021 che indica le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo.
La Relazione Illustrativa del D.L. n. 52/2021, nel commentare il citato art. 4 esplicita: “Resta fermo quanto previsto dal dPCm in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso.”
Anche il Centro Studi di Camera e Senato ha pubblicato il dossier del 3 giugno[5] attinente al D.L. n. 52/2021, nel quale è riportato che le attività delle mense rimangono consentitesulla base del rinvio al DPCM 2 marzo 2021[6].
D’altronde le disposizioni governative che si sono succedute nel tempo[7], hanno sempre limitato i servizi di ristorazione, consentendo l’esercizio delle attività delle mense, tenute sempre distinte.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente come le attività connesse con la fruizione del vitto debbano essere consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio.
Richieste
L’eventuale applicazione di disposizioni restrittive per l’accesso nelle mense di servizio, in analogia a quelle emanate dal Dicastero dell’Interno, trovano evidenti limiti nelle disposizioni normative e nelle intenzioni legislative verificabili nei documenti accompagnatori del decreto legge, quali la Relazione illustrativa e il Dossier studi in precedenza citati.
Tra l’altro la disposizione emanata dal Ministero dell’Interno sembrerebbe aver trovato il presupposto nella faq governativa, alla quale sarebbe attribuito in tal modo un valore deliberativo e, quindi, di vera e propria prescrizione e d’innovazione normativa, o ancora di fonte d’interpretazione autentica.
La FAQ non è prevista nell’Ordinamento giuridico, non essendo menzionata nell’art. 1 delle Preleggi al Codice Civile, né ha valore di chiarimento in merito agli atti preparatori o procedurali (a differenza della relazione illustrativa), restando priva di qualsiasi fondamento normativo.
Di fatto, non può assurgere a fonte del diritto, né primaria, né secondaria, né di atto d’interpretazione autentica, non avendo alcun valore legale da essere parificata ai documenti di prassi amministrativa, per cui non può essere giustificata la funzione esegetica attribuitagli dal Governo.
Appare opportuno un confronto, da parte delle Amministrazioni interessate con l’Autorità Governativa per chiarire l’effettiva portata della disposizione governativa.
Qualora codesta Autorità di vertice intenda conformare il proprio parere alla recente Circolare rettificativa del Ministero dell’Interno, è opportuno segnalare che si prospetteranno alcuni interrogativi circa la modalità di fruizione della mensa obbligatoria di servizio per il personale che ne abbia diritto.
Tenuto conto dell’importanza della tematica, si ritiene indispensabile una preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali, così come stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 e chiarito nel parere del Consiglio di Stato n. 2756 del 23/11/2018.
Nel confidare in un’appropriata decisione si porgono cordiali saluti.
La Segreteria del S.A.F.
[1] Circolare N. 555/I-DOC/Area l/C/DlPPS/FUN/CTR/3827-21 datata 14 agosto 2021 a seguito della Circolare N. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/3674-21 del 5.8.2021.
[2] Circolare N. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/3674-21 datata 5 agosto 2021, avente per oggetto: Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Green Pass.
[3] Circolare N. 555/I-DOC/Area l/C/DlPPS/FUN/CTR/3827-21 datata 14 agosto 2021.
[4] «Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021».
[5] http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D21052a.pdf?_1628949630518.
[6] L’articolo 1 del decreto-legge in esame conferma la validità delle misure contenute nel DPCM fino al 31 luglio 2021, salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge stesso. Peraltro tale DPCM recava altre deroghe rispetto alla disciplina restrittiva per la distribuzione degli alimenti, meglio illustrata di seguito. Tali deroghe riguardano:
- la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto;
- le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
Queste attività rimangono pertanto consentite sulla base del rinvio al DPCM 2 marzo 2021 contenuto nell’articolo 1 del decreto-legge, per cui la clausola relativa agli alberghi e alle altre strutture ricettive ha il valore di confermare – nell’ambito delle attività di ristorazione – la disciplina vigente (autorizzazione a fornire senza limiti di orario i pasti ai soli clienti ospitati), senza per questo far venir meno le altre deroghe altrimenti disciplinate ma non richiamate dall’articolo 4.
[7] DPCM 3 ottobre 2020, DPCM 24 ottobre 2020, DPCM 3 novembre 2020, DPCM 2 marzo 202, il D.L. n. 19/2020.