USMIA: PENSIONI MILITARI – LETTERA AI VERTICI MILITARI

A seguito del nostro comunicato in merito all’applicazione dell’Art. 54, diversi colleghi ci hanno scritto evidenziandoci il loro disagio.

La sentenza della Corte dei Conti n. 1 /2021 non risolve, infatti, la loro situazione e si vedono costretti a proseguire il contenzioso con l’INPS dovendo fare fronte a ulteriori spese legali per rivendicare il proprio diritto a ricevere un trattamento pensionistico giusto e dignitoso. Altri si sono già visti respingere l’istanza di ricalcolo pensionistico da parte dell’Ente previdenziale competente. In mancanza di un intervento legislativo in materia pensionistica saranno ancor più penalizzati i colleghi che lasceranno progressivamente il servizio nei prossimi anni.

Di seguito il testo della lettera che USMIA ha ritenuto di dovere trasmettere ai Vertici militari.

Auspichiamo un pronto interessamento. “Da qualche tempo assurgono, periodicamente, alla ribalta delle cronache e dei report di riviste specializzate su tematiche di interesse militare, le notizie concernenti il contenzioso relativo alla corretta applicazione dell’Art. 54 del d.P.R. n. 1092/73.

Tale norma consentirebbe ai numerosi militari già posti in quiescenza, nonché a coloro che si accingono a lasciare il servizio attivo, di poter, quanto meno, percepire un contenuto adeguamento del trattamento pensionistico calcolato con sistema “misto” e che, pertanto, è già di per sé affetto da sostanziose penalizzazioni conseguenti alla mancata attivazione, a distanza di oltre 25 anni dalla entrata in vigore della riforma “Dini” (L. 335 del 1995), della componente di pensione integrativa (c.d. secondo pilastro).

In merito all’Art. 54 (d.P.R. 1092/73), la Corte dei Conti ha recentemente emanato, a Sezioni riunite, una nuova sentenza (1/2021), non risolutiva, né tale da poter essere soddisfacente per tutti i militari interessati.

Risulta, infatti, che a seguito di istanza di ricalcolo pensionistico avanzata da alcuni agli Enti previdenziali provinciali, sia stato già opposto rifiuto, sostenendosi che il giudicato in questione non abbia portata generale e, in tale contesto, coloro che avevano già ottenuto sentenza favorevole di primo grado nel corso del 2020, dovranno comunque proseguire il ricorso in Appello a seguito dell’impugnazione dell’INPS.

Dalla lettura della sentenza 1/2021 emerge, in maniera evidente, che ancora una volta la Magistratura contabile è stata chiamata al compito pressocché impossibile, volto a reinterpretare una norma carente e disorganica che, per contro, andrebbe completamente riscritta prevedendosi, contestualmente, una sanatoria generalizzata che consideri anche il periodo pregresso.


Il Collegio giudicante rileva, infatti, che nel perdurante “ …. silenzio del legislatore …” l’impianto normativo di interesse (all’Art. 54 – d.P.R. 1092/73) ha “… perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995”.

Dunque, a fronte di tale carenza abnorme, non certamente attribuibile al personale militare coinvolto, ma che è più propriamente riconducibile all’Organo legislativo nonché agli Uffici legislativi ministeriali e ai diversi Staff deputati ad avanzare proposte sui provvedimenti normativi di rispettivo interesse, dobbiamo purtroppo constatare che l’Amministrazione pubblica, anziché perseguire con tempestività, determinazione e risolutezza appropriati interventi correttivi alle inadeguate norme vigenti, preferisce trincerarsi dietro interpretazioni restrittive e penalizzanti contrapponendosi, più comodamente e prepotentemente, ai servitori dello Stato.

Siamo convinti che affermazioni sistematicamente riportate nei documenti ministeriali, volte ad esaltare l’importanza del “capitale umano quale risorsa strategica della difesa” non siano ascrivibili ad esercizio di mera retorica e ci attendiamo, pertanto, che il Ministero della Difesa voglia adottare iniziative veramente risolutive, tempestive, soddisfacenti e definitive per tutti gli interessati, prevedendo il corretto computo dell’aliquota di rendimento pensionistica, secondo l’interpretazione più favorevole che laddove fosse stata stabilita nel 44%, in corrispondenza dei 15 anni di servizio utili, avrebbe rappresentato un giusto beneficio per una più ampia platea di persone, compresi coloro che a breve saranno posti in quiescenza.

I militari che hanno già lasciato il servizio attivo o che si accingono a farlo, non possono essere “lasciati soli” e costretti a farsi carico di sterili, ingiusti e costosi contenziosi. Si tratta, come noto, di colleghi arruolatisi all’età di 18 anni, spesso in età anche inferiore, i quali al termine di una lunga e usurante carriera fatta di disagi, rinunce e sacrifici, in cui hanno servito la Nazione adempiendo ai propri doveri con grande abnegazione, hanno il pieno diritto, ancor più in una difficile e contingente situazione socio – economica come quella attuale, di percepire un trattamento pensionistico dignitoso e idoneo a sostenere le esigenze personali e familiari per l’intero arco temporale della c.d. “speranza di vita”.

In tale contesto, riteniamo utile rammentare che, insieme all’esigenza di armonizzazione delle normative richiamate, sussiste altresì l’urgente necessità di assicurare, comunque, un trattamento pensionistico dignitoso soprattutto a coloro che tra qualche anno, a seguito della progressiva riduzione della quota retributiva, percepiranno assegni pensionistici basati su sistemi di calcolo interamente contributivi. In tale quadro, diverse sarebbero le proposte da recepire, tra le quali l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione che andrebbero armonizzati ai diversi limiti di età ordinamentali previsti per i militari, la riduzione della tassazione sull’assegno pensionistico, la valorizzazione dei periodi di impiego operativo per gli anni contributivi, l’introduzione di una eventuale quattordicesima mensilità.

Si confida in un tempestivo autorevole interessamento.”

Roma, 8 febbraio 2021

LA SEGRETERIA NAZIONALE

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