Le Commissioni riunite Giustizia e Difesa, martedì 26 gennaio alle 16, hanno in programma l’avvio della discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 1193 e 1478 sull’introduzione dei reati sessuali nel codice penale militare. Riferiranno alle Commissioni riunite il sen. Grasso e la sen. Donno.
Saranno discussi due disegni di legge, quello della Senatrice Isabella Rauti ( FdI ) che prevede disposizioni per l’introduzione nel codice penale militare di pace i reati di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori e quello della pentastellata Alessandra Maiorino ( M5S ), che prevede le modifiche degli stessi articoli, ma con alcune differenze.
Le Procure Militari di Napoli Roma e Verona avranno quindi i messi per perseguire questo tipo di reati.
DISEGNO DI LEGGE RAUTI
Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, subito dopo l’articolo 229:
Art. 229-bis. – (Violenza privata) –
Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico.
Art. 229-ter. – (Violenza sessuale) – Il militare che in luogo militare, con violenza o minaccia o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Previste la reclusione da sei a dodici anni se si usano armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti , simulando la qualità di superiore gerarchico, sottoponendo limitazioni della libertà personale, se l’atto è commesso su una donna in stato di gravidanza, nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
DISEGNO DI LEGGE MAIORINO
« Art. 229-bis. – (Molestie sessuali) –
Il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l’onore e la dignità, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa.
Si applica la reclusione fino ad un anno se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando.
Art. 229-ter. – (Violenza sessuale) –
Il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
La pena è della reclusione militare da sei a dodici anni se il fatto è commesso con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa o da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico, o su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di una donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
Art. 229-quater. – (Violenza sessuale di gruppo) –
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 229-ter.
Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni.
Art. 229-quinquies. – (Atti persecutori) –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione militare da otto mesi a sei anni il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
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