https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/TOSCANA/SENTENZA/282/2020

Morte del Cane. Caporal Maggiore cinofilo accusato di comportamento asseritamente colposo, assolto dalla Corte dei Conti

Caporal Maggiore costretto a difendersi dalle accuse per la morte del cane che gli era stato affidato dalla forza armata.

Secondo l’amministrazione, il cane era morto perché era stato lasciato per 8 ore in un cortile sotto il sole. Un periodo di tempo troppo lungo che, in base alla perizia clinico-necroscopica, avrebbe causato all’animale un colpo di calore ed un collasso cardio-circolatorio conseguente a blocco renale ed edema cerebrale. Di seguito uno stralcio della sentenza integrale e la conseguente assoluzione del militare.

Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente ha convenuto in giudizio Omissis, per sentirlo condannare al risarcimento del danno pari a euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge, in favore del Ministero della difesa.

Il danno oggetto di contestazione deriverebbe dalla perdita erariale causata dal comportamento asseritamente gravemente colposo ascritto al convenuto, nella sua qualifica di caporale maggiore dell’Esercito Italiano, operante presso il centro militare veterinario di Grosseto e affidatario del pastore tedesco Ayko, conseguente al decesso del medesimo quadrupede in data 30 marzo 2017, alle ore 16,00 circa.

Il comportamento colposo del convenuto (sulla base della relazione conclusiva dell’Ufficiale inquirente in data 26 aprile 2017) consisterebbe nell’avere lasciato l’animale, senza monitoraggio, esposto, per circa otto ore, ad alte temperature, nel cortile piastrellato della propria abitazione, ove lo stesso era stato autorizzato a detenere l’animale.

In base alla perizia clinico-necroscopica, infatti, la morte del cane sarebbe derivata da collasso cardio-circolatorio conseguente a blocco renale ed edema cerebrale, presumibilmente derivanti da colpo di calore.

La colpa grave del convenuto viene ricavata dalla violazione delle norme militari interne, peraltro accettate dall’interessato al momento di acquisire la custodia dell’animale, di salvaguardarne il benessere psico-fisico, mentre la quantificazione del valore del cane, e del conseguente danno patrimoniale subito dall’amministrazione, sono desunti dalla espressa valutazione attribuita all’animale.

Essa, in particolare, è contenuta nella pubblicazione della Commissione di vigilanza del parco quadrupedi, ed espressa in base all’età e alla razza dell’animale deceduto. Il convenuto ha spiegato attività pre-processuale e si è costituito con memorie redatte dall’avvocato David Bardi in data 13 aprile 2020.

Nel dettaglio, il convenuto ha svolto le seguenti argomentazioni difensive:

i. Mancanza del nesso causale tra la condotta contestata e il danno: innanzitutto, è stato rilevato come la temperatura registrata in Grosseto fosse, nella data del 30 marzo 2017, al massimo di 25 gradi, non idonei quindi a cagionare la morte dell’animale. In secondo luogo, sono state contestate le risultanze della perizia clinico-necroscopica (che, peraltro, avrebbe indicato il colpo di calore come causa del decesso dell’animale solo in via presuntiva), producendo opposta perizia medico-legale, che qualifica le risultanze di quella agli atti della procura erariale come incompleta e non idonea ad ascrivere responsabilità. In via istruttoria, è stato richiesto inoltre l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

ii. Mancanza dell’elemento soggettivo della colpa grave: come accennato nella relazione dell’Ufficiale inquirente, sarebbe al massimo ascrivibile a carico del convenuto una colpa lievissima. Infatti l’animale aveva trascorso, come di consueto, la giornata negli spazi del cortile ove, oltre alle zone d’ombra e all’acqua, era presente una cuccia realizzata con materiale isolante, idonea quindi a riparare il quadrupede dall’eventuale calore ai primi segnali di malessere del medesimo, che presumibilmente vi si sarebbe diretto in caso di necessità. Sono state anche prodotte riproduzioni fotografiche di tale ambiente.

iii. Erronea quantificazione del danno: non sarebbe stata fornita prova adeguata del valore posto a base della richiesta risarcitoria.

Infine, la difesa ha evidenziato il comportamento irreprensibile costantemente tenuto dal convenuto nel corso della propria carriera militare, anche come affidatario di canidi, che indurrebbe a escludere la sua negligenza.

Il difensore ha, quindi, nel merito, richiesto il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, la diversa quantificazione del danno.

All’udienza in data 21 ottobre 2020 le parti, come sopra rappresentate, hanno insistito nelle rispettive richieste e deduzioni. La procura erariale, in particolare, si è opposta all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.

II. Ciò posto, preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto il giudizio ben può essere deciso sulla base della documentazione prodotta, e l’espletamento risulterebbe quindi superfluo (in tal senso Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, 11 novembre 2019, n. 440), anche alla luce di quanto di seguito illustrato.

III. Nel merito, comunque, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba essere rigettata non ravvisando, nella condotta tenuta dal convenuto, elementi sintomatici della colpa grave.

Sul punto, la condotta contestata al convenuto (consistente nell’aver lasciato, nel cortile della propria abitazione, il pastore tedesco per un numero sostanzialmente limitato di ore) non appare contraddistinta da elementi di negligenza, imprudenza o incuria. Tra l’altro, in base ai rilievi fotografici prodotti, è appurabile l’assoluta idoneità dello spazio in cui l’animale era custodito ad assicurarne il benessere psico-fisico.

Inoltre, la temperatura riscontrata il giorno della data del decesso dell’animale nel presunto locus commissi delicti non appare idonea a corroborare l’illazione di una particolare incuria nella custodia.

È appena il caso di osservare che quanto sopra rilevato, se affermabile in linea di principio, tanto più si attaglia al caso di specie, in cui l’animale oggetto dell’affidamento era in via prsuntiva altamente addestrato e idoneo alla sopravvivenza in aree e condizioni di particolare disagio.

Nella stessa relazione dell’Ufficiale inquirente, costituente la notitia criminis dell’atto di citazione, è infine riferito che la colpa ascrivibile al convenuto sarebbe, al massimo, “lievissima”, e che (come emerge dalla perizia allegata) gli esiti necroscopici risultavano “poco patognomici”, con la conseguenza che nemmeno l’intervenuto decesso si pone come elemento controfattuale inequivocamente idoneo a dimostrare l’esistenza della colpa grave.

In conclusione, il Collegio ritiene di addivenire a una sentenza di rigetto per insussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa, sotto il profilo dell’elemento soggettivo. In considerazione del proscioglimento nel merito del convenuto, il Collegio provvede inoltre in ordine alle spese processuali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del codice di giustizia contabile, da porsi a carico del Ministero della difesa nei confronti di Omissis.

In considerazione della tenue complessità della controversia tali spese processuali sono determinate, in via equitativa, in euro 1.000,00.

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